(massima n. 1)
Le maggiorazioni retributive e le indennitą erogate in corrispettivo di prestazioni di lavoro notturno, non occasionali, costituiscono parte integrante dell'ordinaria retribuzione globale di fatto giornaliera e, pertanto, mentre concorrono come tali - ai sensi della nozione omnicomprensiva di retribuzione, recepita dagli artt. 2120 e 2121 c.c., ed in assenza di deroghe introdotte successivamente all'entrata in vigore della l. n. 297 del 1982 - alla composizione della base di computo dell'indennitą di anzianitą e del trattamento di fine rapporto, incidono sulla base di calcolo degli altri istituti indiretti (tredicesima e quattordicesima mensilitą, indennitą di ferie), per i quali la legge non impone il riferimento alla retribuzione omnicomprensiva, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva che vi faccia riferimento, mediante il rinvio alla retribuzione normale, ordinaria, di fatto o globale di fatto, stabilendone cosģ la computabilitą.