(massima n. 1)
L'affermazione della continuità del lavoro straordinario reso per un certo tempo non può fondarsi sull'accertamento di una semplice reiterazione delle prestazioni eccedenti l'orario normale ma deve basarsi sul carattere costante e sistematico di queste ultime, da individuarsi nella duplice condizione di una verificata regolarità o frequenza o periodicità della prestazione e di una ragionata esclusione dei caratteri di occasionalità, transitorietà o saltuarietà, occorrendo misurare la riconoscibilità di regolarità, frequenza o anche mera periodicità di una prestazione eccedente l'orario ordinario con riguardo al suo ripetersi con costanza ed uniformità «per un apprezzabile periodo di tempo», così da divenire abituale nel quadro dell'organizzazione del lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza di merito con la quale, alla stregua di una motivazione congrua e logica, era stata rilevata la sussistenza della continuità dello straordinario in favore di un dipendente dell'E.N.E.L., fondandola non già sulla mera asserzione che lo straordinario prestato era legato ad una stabile necessità dell'impresa di provvedere all'erogazione di energia elettrica senza interruzioni, sospensioni o disfunzioni, ma sul puntuale esame delle buste paga che aveva evidenziato la reiterazione delle prestazioni straordinarie con costanza ed uniformità lungo un apprezzabile arco temporale).