(massima n. 1)
In ragione dell'autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo, l'obbligazione contributiva non č esclusa dall'inadempimento retributivo del datore di lavoro, neppure ove questo sia solo parziale e sebbene la originaria obbligazione sia trasformata in altra di natura risarcitoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, applicando l'enunciato principio alla contribuzione dovuta sulle differenze retributive spettanti ad un dipendente che si era visto illegittimamente revocare un incarico dirigenziale e ridurre conseguentemente la retribuzione).