Scaduto il credito avuto in pegno, il c. p. incassa e compensa con quanto gli è dovuto : ammissibilità della compensa zio ne anche nel fallimento del c. p.
Com'è insieme autorizzato e tenuto a riscuotere gli interessi, così è insieme autorizzato e tenuto il c. p. a riscuotere alla scadenza il credito ricevuto in pegno. Del danaro cosi riscosso essendo perciò debitore, compensa con quanto gli è dovuto.
La compensazione è ammissibile anche nel fallimento del c. p. perché nell'intenzione delle parti il negozio e la sua garanzia reale sono tutto uno: compensazione da ammettere perciò anche quando si negava, come si negava sotto l'impero del cod. com. del 1882, che fosse ammissibile la compensazione nel fallimento. Ora la legge fallimentare prevede che fra debiti e crediti del fallito v'è compensazione.
Diritto del c. p. di incassare il danaro dovuto dal debitore ceduto, anche se il debito scade prima della scadenza del credito garantito da pegno
Se però il credito dato in pegno ha per oggetto somme di denaro e scade prima della scadenza del credito garantito, non occorre attendere tale scadenza : il creditore trattiene il danaro addebitandosi l'
interusurium.
Non ha il debitore alcun legittimo interesse ad attendere la scadenza del proprio debito : vi ha invece interesse se il credito dato in pegno ha per oggetto cose fungibili diverse dal denaro ch'egli forse spera varranno di più, o che può aver vendute ad altri per consegna proprio al giorno in cui gli scade il debito garantito.
Se il c. p. si appropria delle somme incassate dal debitore ceduto risponde di appropriazione indebita
Nel momento in cui incassa danaro dovuto pel credito datogli in pegno il creditore pignoratizio non è nella medesima condizione del creditore cui all'origine, a garanzia del credito, furono versate somme di denaro. Le quali, nella comune intenzione delle parti, dovevano immediatamente divenire sua proprietà e solo alla scadenza del suo credito conteggiarsi. Perciò il creditore pignoratizio che ebbe il pegno irregolare e poi alla scadenza del suo credito (risultato di minor somma o dichiarato inesistente, o annullabile) non versa al debitore la differenza ne è soltanto debitore civile.
Non commette appropriazione indebita. Atteso che per tempo abbastanza lungo gli è stato consentito l'uso del danaro : attesa l'impassibilità di tenere per cosi lungo tempo, separato il danaro del creditore da quello del debitore, non è possibile che essi abbiano voluto
il trasferimento del possesso e non anche il trasferimento della proprietà.
Invece nel pegno irregolare successivo (indennità di assicurazione o risarcimento di danni dovuto dal danneggiatore del pegno) e nel pegno di crediti è volontà delle parti che il creditore pignoratizio incassi per pagarsi e versare subito il supero.
Se perciò se ne appropria, commette appropriazione indebita: poichè della somma gli era stato trasferito il solo possesso al solo scopo di soddisfarsi nei limiti del proprio credito, e coll'obbligo di immediata restituzione del di più:
art. 646 del c.p..