I creditori che hanno concluso il contratto o vi hanno aderito(1) devono anticipare le spese necessarie per la liquidazione e hanno il diritto di prelevarne l'importo sul ricavato di essa(2).
Note
(1)
I creditori, analogamente a quanto previsto in tema di esecuzione forzata, possono prendere parte sin dall'inizio alla cessione (1977 c.c.; 491 ss. c.p.c. ) ovvero intervenirvi successivamente (498 c.p.c.), fino al momento della distribuzione del ricavato, in quanto si tratta di contratto aperto all'adesione (1332 c.c.).
(2)
In caso di inadempimento a tale obbligazione, il creditore può agire per la risoluzione ai sensi dell'art. 1986 del c.c..