(massima n. 1)
Ai fini della perdita dei benefici assicurativi, ai sensi dell'art. 1915 c.c., è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla suddetta norma e la cosciente volontà di non osservarlo, sicché, nel caso di assicurazione dal rischio di insolvenza di crediti commerciali, non è conforme ai canoni di corretta ermeneutica contrattuale l'interpretazione della polizza che imputi i pagamenti successivi alla scadenza del periodo assicurato ai crediti più recenti, né rilevano in contrario accordi diretti tra assicurata e debitrice società di capitale, neppure ove le quote di questa fossero sottoposte a sequestro penale.