(massima n. 1)
Ai fini della perdita del diritto all'indennitā assicurativa, ai sensi dell'art. 1915, primo comma, cod. civ., non occorre lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma č sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontā di non osservarlo. (Nella specie, relativa ad una polizza contro i rischi di insolvenza nei rapporti commerciali, la corte territoriale aveva accertato che l'assicurata, omettendo di comunicare tempestivamente alla assicuratrice l'insolvenza della cliente, aveva potuto pattuire con questa nuove condizioni di rientro delle esposizioni, evitando la revoca del fido con la assicuratrice medesima, circostanze che avevano condotto a ritenere che l'omissione di comunicazione era consapevole e non una mera dimenticanza).