Fideiussione del mediatore. Carattere e norme applicabili
La disposizicne compare per la prima volta nel progetto ministeriale. Nella Relazione si è rilevato che: «in base ad una pretesa incompatibile tra la figura del mediatore e quella del fideiussore, la giurisprudenza aveva negato che il mediatore potesse assumere fideiussione per uno dei contraenti. È chiaro invece che l'incompatibilità non sussiste sia perché la fideiussione rientra nel compito proprio del mediatore, di agevolare la conclusione dell'affare, sia perché il contratto di fideiussione, per quanto accessorio rimane tuttavia diverso e distinto da quello principale: soltanto in quest'ultimo il mediatore non può essere parte».
È da aggiungere che qui si tratta di fideiussione vera e propria, diversa dalla garanzia per l'esecuzione del contratto stabilita dall'articolo 1762. Ad essa quindi si applicano tutte le norme concernenti la fideiussione.