Obblighi degli eredi verso il committente e di questi verso gli eredi
Sciolto ad ogni modo il contratto, il committente è tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite, mentre ha diritto alla consegna dei materiali preparati e dei piani predisposti, il tutto entro i limiti della propria utilità.
Su queste disposizioni che si leggono nell'art. 1675, il punto fondamentale da esaminare è quello di conoscere come si possano apprezzare i limiti di utilità per il committente.
Nei contratti a misura il rimborso puro e semplice delle spese e note presentate sino alla morte dell'assuntore o sino allo scioglimento del contratto sarebbe il sistema più semplice per evitare contestazioni. Tale sistema non può essere applicato nei contratti a corpo, per i quali non vi può essere altro metodo che quello di un rapporto proporzionale per quanto la sua applicazione sia tutt'altro che semplice dato che l'incompiutezza dell'opera si rifletterà certamente su elementi diversi da quelli che mancano per darla finita. A meno di non volere trasformare il contratto a corpo in un contratto a misura, con il pericolo di maggiore aggravio per il committente, non vi è che la perizia che possa determinare la valutazione globale dei singoli elementi e, in difetto di accordo tra le parti, stabilire il limite di utilità prefissata dal codice.