(massima n. 1)
In tema di appalto, i principi dettati dall'art. 1673 c.c., con riguardo alla ripartizione dei rischi per il caso di perimento o deterioramento dell'opera prima dell'accettazione, postulano che detti eventi siano dovuti a causa non imputabile ad alcuna delle parti, e, pertanto, non sono invocabili dal committente, al fine di ottenere una riduzione del corrispettivo per fatti a lui stesso ascrivibili.