(massima n. 1)
Il principio, secondo il quale nell'ipotesi di perimento della cosa per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il perimento stesso č a carico dell'appaltatore (art. 1673 c.c.), opera, a maggior ragione, nell'ipotesi che il perimento sia proprio a lui, in tutto o in parte, imputabile, senza che possa aver rilievo la circostanza che il perimento sia stato solo parziale.