(massima n. 1)
Se nel corso del rapporto l'immobile locato subisca deterioramento a causa d'un incendio, il conduttore intanto può sospendere il pagamento del canone, facendo valere l'inadempimento del locatore all'obbligazione di mantenere la cosa in istato da servire all'uso convenuto, in quanto provi che l'incendio si sia prodotto per causa non a lui imputabile, così superando la presunzione di colpa sancita a suo carico dall'art. 1558 c.c.