(massima n. 3)
Poiché le prestazioni continuative di merci possono configurare un contratto di somministrazione, nel caso di vizi o difetti di cose da consumare e non da godere, per la domanda o l'eccezione di riduzione del prezzo - ovvero di compensazione con quello dovuto per altre - la normativa applicabile, per il rinvio effettuato dall'art. 1570 c.c., è quella della vendita, perché le prestazioni possono considerarsi separatamente, e quindi quella contenuta negli artt. 1492, 1494 e 1495 c.c., mentre se la domanda è di risoluzione, si applica la norma di cui all'art. 1564 c.c. - secondo la quale l'inadempimento deve avere una notevole importanza e deve esser tale da menomare la fiducia nei successivi adempimenti - in deroga all'art. 1455 c.c., e gli effetti sono quelli disciplinati dall'art. 1458, primo comma, c.c. e non dall'art. 1493 c.c.