(massima n. 1)
In tema di procedimento monitorio, nel caso in cui una parte abbia ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma, a titolo di corrispettivo in forza di contratto di somministrazione, e la parte ingiunta proponga opposizione, chiedendo la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la pronuncia della risoluzione del contratto per l'altrui inadempimento, non si versa in tema di risoluzione del contratto ex art. 1564 c.c., ma di eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., con la conseguenza che grava sull'opposto l'onere di provare il proprio esatto adempimento.