Sono salve le disposizioni del codice della navigazione [c. nav. 238 ss., 250, 279 ss., 543, 650, 652, 853 ss., 865, 875, 1009, 1045, 1061, 1063] e delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni non incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo(1).