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Articolo 2694 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Richiamo di altre leggi

Dispositivo dell'art. 2694 Codice Civile

Sono salve le disposizioni del codice della navigazione [c. nav. 238 ss., 250, 279 ss., 543, 650, 652, 853 ss., 865, 875, 1009, 1045, 1061, 1063] e delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni non incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo(1).

Note

(1) Per la trascrizione degli atti non citati dal Titolo del codice civile in esame, l'articolo attribuisce piena efficacia alle disposizioni del codice della navigazione e delle leggi speciali.

Ratio Legis

La norma evoca esplicitamente il riferimento alle disposizioni contenute nel codice della navigazione o nelle altre leggi speciali, per la trascrizione di vicende giuridiche non trattate codicisticamente.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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