(massima n. 1)
Riguardo agli atti giuridici non negoziali e alle dichiarazioni unilaterali di volontā non č applicabile, data la loro natura, il criterio interpretativo della comune intenzione delle parti, né č rilevante il comportamento dell'autore di essi, rimanendo invece applicabile, in base al rinvio operato dall'art. 1324 c.c., il criterio dell'interpretazione complessiva dell'atto, stabilito dall'art. 1363. (Fattispecie relativa all'interpretazione e alla qualificazione giuridica dell'avviso di selezione per l'assunzione di personale da parte di un'azienda municipalizzata).