(massima n. 1)
In tema di interpretazione degli atti negoziali, deve ritenersi che una serie di dichiarazioni unilaterali aventi tanto natura confessoria, quanto di riconoscimento di debito, postulino, sul piano interpretativo, una ricostruzione dell'«intenzione delle parti» (rilevante sotto il profilo di cui all'art. 1362 c.c.) afferente, in via esclusiva, alla volontà espressa dal dichiarante, e non certamente a quella — peraltro, del tutto ipotetica — del destinatario di quelle dichiarazioni, con conseguente irrilevanza della circostanza che, in un primo momento — prima, cioè, dell'accertamento del reale contenuto delle dichiarazioni — il destinatario stesso abbia avuto un'inesatta conoscenza di queste.