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Articolo 1231 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Modalità che non importano novazione

Dispositivo dell'art. 1231 Codice Civile

Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l'apposizione o l'eliminazione di un termine [1183] e ogni altra modificazione accessoria dell'obbligazione non producono novazione [1823](1).

Note

(1) La norma fa alcune specificazioni a cui segue il concetto di "modificazione accessoria" che costituisce una clausola aperta, idonea ad includere ogni modifica che riguardi un elemento non essenziale.

Ratio Legis

Il legislatore vuole precisare che solo la modifica di oggetto o titolo possono determinare un'obbligazione nuova e l'estinzione della precedente, con le conseguenza che ne derivano. Nelle altre ipotesi l'obbligazione è solo modificata.

Spiegazione dell'art. 1231 Codice Civile

La novazione oggettiva nel vecchio codice e nel progetto del 1936

Questi due articoli, nel loro complesso, corrispondono alle disposizioni del vecchio codice contenute negli articoli #1267#, n. 1, e #1269#, e, come è indicato nella intitolazione del primo, si riferiscono alla novazione così detta oggettiva, la quale prescinde dal mutamento dei soggetti e si fonda, invece, sul mutamento oggettivo e sostanziale della vecchia obbligazione. In che cosa dovesse consistere tale mutamento produttivo della novazione non era spiegato nell’art. #1267#, n. 1; il quale si limitava a parlare di un “nuovo debito sostituito all’antico che rimaneva estinto”.

Anche il progetto del 1936 (art. 199, n. 1) lasciava completamente all’interprete la nozione di “obbligazione nuova”.

Le modificazioni del nuovo codice

Il testo definitivo, con il primo comma dell’art. 1230 ha inteso chiarire in forma positiva tale nozione, dicendo che la nuova obbligazione con effetto novativo deve avere o l’oggetto ovvero il titolo diverso. L’art. 1231, il quale avrebbe potuto, forse meglio, costituire il secondo comma integrativo di un unico articolo, pone in forma negativa una esemplificazione delle modalità accessorie che non producono novazione e si limita ad indicare la apposizione o la eliminazione di un termine e la rinnovazione di un documento come ipotesi più emergenti e frequenti di modificazioni non novative, perché incidono sulle modalità accessorie citate nella intitolazione.

Il secondo comma dell’art. 1230, nel quale si afferma che la volontà di estinguere l’obbligazione precedente, cioè di novare, deve risultare in modo non equivoco, sostituisce il vecchio art. #1269# (n. 200 progetto 1936) ove era detto invece: “La novazione non si presume ma bisogna che dall’atto chiaramente risulti la volontà di effettuarla”. All’avverbio “chiaramente” si è sostituita, dunque, la locuzione “in modo non equivoco”, e si è inoltre eliminata la derivazione “dall’atto”. Ora, il fatto che questa condizione dell’animus novandi, invece che in una disposizione separata, sia stata posta in un comma complementare dello stesso art. 1230, fa intendere che non basta la stipulazione pura e semplice di una nuova obbligazione, con oggetto o titolo diverso, ma che occorre sempre la ricerca ulteriore e positiva della volontà non equivoca di novare, cioè di estinguere; altrimenti potrebbe aversi una obbligazione alternativa o congiuntiva.

Elementi della novazione oggettiva. L’animus novandi. La novazione tacita

Per intendere la portata di queste tre innovazioni (“volontà non equivoca”, “modificazioni accessorie non novative” ed eliminazione della frase “dall’atto”), occorre rifarsi a quello che era lo stato della dottrina e della giurisprudenza circa le condizioni essenziali della novazione oggettiva.

Che la trasmutazione della identità sostanziale oggettiva di riscontrasse senz’altro nel mutamento dell’oggetto (ad esempio, sostituzione della obbligazione di dare a quella di fare, o viceversa), o del titolo (causa debendi; mutuo tramutato in deposito, o viceversa), era un concetto abbastanza chiaro, che non incontrava grandi difficoltà di penetrazione e distinzioni. Egualmente ovvio era comunemente ritenuto che il mutamento degli elementi accidentali od accessori termine, modo, condizioni, garanzie, ecc.), lasciasse normalmente intatta quella identità oggettiva e non importasse quindi novazione. Si riteneva peraltro, che come non bastasse da sola la volontà di novare, ove si fosse rimasti nel cameo di una modificazione accessoria, così nemmeno un mutamento sostanziale potesse produrre novazione senza l’animus novandi.

La esattezza di tali proposizioni, però, deve considerarsi come limitata alla sola novazione tacita, a quella cioè che non deriva dalla espressa volontà delle parti ma da una condizione obiettiva di incompatibilità tra la nuova e la vecchia obbligazione. Quando infatti è questione di dedurre dal solo fatto della sostituzione la volontà di novare, la semplice modificazione, senza i1 sostanziale mutamento dell'oggetto o del titolo, non basta più: e se ne dovrà dedurre che la obbligazione sia rimasta identica. Se invece, la modificazione pur senza la volontà espressa di estinguere, la volontà tacita sufficiente, si deduce dal fatto. Ma la volontà, espressa di novare, cioè di volere estinguere la vecchia obbligazione, anche in occasione di una modificazione non radicale, non incontra, come è ovvio, l'ostacolo di un principio insormontabile o di una norma cogente. Se le parti vollero espressamente estinguere, cioè vollero mutare l'identità della vecchia obbligazione e far cadere, in modo espresso, modalità, eccezioni e garanzie, la volontà contrattuale non può non avere incondizionata prevalenza. Solo che in questo caso, si rende forse ultravero il tecnico problema della novazione, poichè quei tali effetti scaturiscono direttamente dalla sovrana, esplicita e svincolata volontà contrattuale. E cosi, inversamente; la modificazione sostanziale può non produrre novazione purchè tale sia la volontà dei contraenti, sempre che non urti contro il diritto dei terzi. Anche in questo caso, però, non viene più in gioco il problema della novazione; e si tratta soltanto di vedere se, dal lato giuridico, sia compatibile quella coesistenza espressamente voluta. La importanza della questione dell'animus novandi sorge, dunque, come si diceva, quasi esclusivamente nella novazione tacita (obiettiva); e più delicata diviene la ricerca quando la incompatibilità tra le due obbligazioni resa equivoca dal fatto che la obbligazione nuova, di prestare danaro o cose fungibili, sia, come si suol dire, astratta dalla causa debendi come accade nella cambiale. In tal caso una vera incompatibilità non sussiste perché la negoziazione può avere avuto scopi rafforzativi o circolatori; e quindi la prova, nel dubbio, deve esser fornita da chi deduce la novazione. Tale prova, come era detto nel vecchio codice con l'avverbio «chiaramente», e come è adesso ribadito con la locuzione «in modo non equivoco», deve esser tale da rimuovere la presunzione normale contraria, e può essere desunta da fatti e convenzioni concomitanti. Nel vecchio art. #1269# la locuzione «dall'atto» aveva dato lo. spunto ad una rigorosa opinione secondo la quale la prova della volontà estintiva dovesse desumersi esclusivamente dal negozio stesso sostitutivo. L'opinione dominante, però, era per la prova svincolata dalla non necessaria scrittura e soggetta solo alle normali limitazioni che ora sono contenute negli articoli 2721 a 2726 del codice, libro tutela dei diritti.

Da questo aspetto, dunque, i due articoli finora illustrati non apportano alcuna sostanziale innovazione alle disposizioni corrispondenti del vecchio codice, ma chiariscono e risolvono, nel modo più aderente ai principi ed alle pratiche esigenze, le questioni già agitate in dottrina e in giurisprudenza.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

134 L'esigenza di precisare al massimo il concetto di novazione, mi ha indotto a formulare l'art. 145, nel quale si esclude che possano importare novazione alcuni mutamenti nelle modalità dell'obbligazione.
L'articolo ne indica qualcuno, designando, in via generale, con la qualifica "accessoria", ogni modificazione che non produce nuova obbligazione.

Massime relative all'art. 1231 Codice Civile

Cass. civ. n. 27028/2022

La novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche, caratterizzato dall' "animus novandi", consistente nella inequivoca intenzione delle parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e dall' "aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi invece escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, senza accertare l'effettiva presenza di un "animus novandi", aveva ritenuto estinta un'obbligazione del soggetto preponente verso uno dei suoi coagenti solo perché il rapporto di agenzia, già facente capo a questi, era continuato con un soggetto costituito in forma societaria).

Cass. civ. n. 22126/2020

In tema di locazione, non è sufficiente ad integrare novazione del contratto la variazione della misura del canone o del termine di scadenza, trattandosi di modificazioni accessorie, essendo invece necessario, oltre al mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, che ricorrano gli elementi dell'"animus" e della "causa novandi". (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto novato il rapporto locativo sebbene le parti avessero pattuito modifiche soltanto accessorie, come la previsione della risoluzione in caso di ritardato pagamento, il prolungamento della durata del rapporto e la misura dell'aggiornamento del canone).

Cass. civ. n. 21371/2020

L'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni.

Cass. civ. n. 27390/2018

La novazione oggettiva del rapporto obbligatorio postula il mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, ai sensi dell'art. 1230 c.c., non è ricollegabile alle mere modificazioni accessorie di cui all'art. 1231 c.c. e deve essere connotata non solo dall'"aliquid novi", ma anche dall"animus novandi" (inteso come manifestazione inequivoca dell'intento novativo) e dalla "causa novandi" (intesa come interesse comune delle parti all'effetto novativo); l'accertamento di tali tre elementi (volontà, causa ed oggetto del negozio) compiuto dal giudice di merito è incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivato.

Cass. civ. n. 14620/2017

In tema di locazione, la variazione della misura del canone o del termine di scadenza non è sufficiente ad integrare novazione del contratto, trattandosi di modificazioni accessorie, occorrendo, invece, oltre al mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione (e rimanendo irrilevante, per contro, la successione di un soggetto ad un altro nel rapporto, come verificatosi nella specie), che ricorrano gli elementi dell'"animus" e della "causa novandi", il cui accertamento costituisce compito proprio del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se logicamente e correttamente motivato.

Cass. civ. n. 23064/2016

L'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni. (In applicazione di tale principio, la S.C., ha confermato la sentenza di merito, evidenziando, tra l'altro, che la circostanza che la transazione fosse avvenuta con atto pubblico era irrilevante, ai fini della sua qualificazione come novativa).

Cass. civ. n. 1218/2008

L'atto con il quale le parti convengono la modificazione quantitativa di una precedente obbligazione ed il differimento della scadenza per il suo adempimento, non costituisce una novazione e non comporta, dunque, l'estinzione dell'obbligazione originaria, restando assoggettato, per la sua natura contrattuale, alle ordinarie regole sulla validità; la novazione oggettiva esige invero l'animus novandi cioè l'inequivoca, comune, intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova e l'aliquid novi inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha affermato il predetto principio, confermando la sentenza impugnata, con riguardo alla domanda proposta dal fideiussore per la restituzione delle somme pagate in eccedenza rispetto al limite originario dell'ammontare della garanzia, essendo risultato che la banca garantita aveva convenuto con il ricorrente il riscadenziamento dei pagamenti e l'assunzione di debito cambiario per maggiore importo, circostanze modificative del rapporto originario sufficienti a negare che il dedotto pagamento in eccesso fosse senza titolo).

Cass. civ. n. 11672/2007

In tema di locazione, ad integrare novazione del contratto non è sufficiente la variazione della misura del canone o del termine di scadenza, trattandosi di modificazioni accessorie, essendo invece necessario, oltre al mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione (e rimanendo irrilevante, invece, la successione di un soggetto ad un altro nel rapporto, come verificatosi nella specie), che ricorrano gli elementi dell' "animus" e della "causa novandi", il cui accertamento costituisce compito proprio del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità se logicamente e correttamente motivato. (Rigetta, App. Perugia, 9 Ottobre 2002).

Cass. civ. n. 15408/2006

Ai sensi dell'art. 66 della legge cambiaria e dell'art. 58 della legge assegno, l'emissione o la trasmissione del titolo di credito non fa venir meno i diritti e le azioni derivanti dal rapporto causale sottostante, salvo che si dimostri che vi sia stata novazione del rapporto obbligatorio, attraverso una prova che risulti in modo in equivoco dall'interpretazione della volontà dei contraenti, e non dalla semplice emissione dei titoli. (Rigetta, App. Bari, 18 Settembre 2002).

Cass. civ. n. 4455/2006

Si ha transazione novativa qualora sussistano contestualmente due elementi, uno di natura oggettiva e uno di natura soggettiva: sul piano oggettivo è necessario che le parti, onde risolvere o prevenire una lite, siano addivenute ad una rinunzia reciproca, anche parziale, alle proprie pretese, volta a modificare, estinguendola, la situazione negoziale precedente e ad instaurarne una nuova in quanto tra i due rapporti, il vecchio e il nuovo, vi sia una situazione di obiettiva incompatibilità; sul piano soggettivo, è necessario che sussista una inequivoca manifestazione di volontà delle parti in tal senso, ovvero che esse abbiano palesato il loro intento di instaurare tra loro un nuovo rapporto e di estinguere quello originario, dando a tale volontà forma e contenuto adeguati. (Nella specie la S.C., riformando la sentenza di merito, ha ritenuto che dovesse in concreto escludersi la configurabilità della transazione novativa, essendosi le parti limitate al rilascio di cambiali per importo non inferiore all'ammontare del debito — ciò che non integra una rinuncia da parte del creditore, ma al contrario un rafforzamento del credito — e alla modifica dei termine di pagamento).

Cass. civ. n. 13294/2005

In tema di compravendita l'impegno del venditore di eliminare i vizi che rendano la cosa inidonea all'uso cui è destinata (ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico) di per sé non dà vita a una nuova obbligazione estintiva-sostitutiva (novazione oggettiva: art. 1230 c.c.), dell'originaria obbligazione di garanzia (art. 1490 c.c.), ma consente al compratore di essere svincolato dai termini di decadenza e dalle condizioni di cui all'art. 1495 c.c., ai fini dell'esercizio delle azioni edilizie (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo) previste in suo favore (art. 1492 c.c.), sostanziandosi tale impegno in un riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione (art. 2944 c.c.).

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