(massima n. 1)
In tema di locazione, ad integrare novazione del contratto non č sufficiente la variazione della misura del canone o del termine di scadenza, trattandosi di modificazioni accessorie, essendo invece necessario, oltre al mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione (e rimanendo irrilevante, invece, la successione di un soggetto ad un altro nel rapporto, come verificatosi nella specie), che ricorrano gli elementi dell' "animus" e della "causa novandi", il cui accertamento costituisce compito proprio del giudice di merito insindacabile in sede di legittimitā se logicamente e correttamente motivato. (Rigetta, App. Perugia, 9 Ottobre 2002).