(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 66 della legge cambiaria e dell'art. 58 della legge assegno, l'emissione o la trasmissione del titolo di credito non fa venir meno i diritti e le azioni derivanti dal rapporto causale sottostante, salvo che si dimostri che vi sia stata novazione del rapporto obbligatorio, attraverso una prova che risulti in modo in equivoco dall'interpretazione della volontą dei contraenti, e non dalla semplice emissione dei titoli. (Rigetta, App. Bari, 18 Settembre 2002).