(massima n. 1)
In tema di compravendita l'impegno del venditore di eliminare i vizi che rendano la cosa inidonea all'uso cui č destinata (ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico) di per sé non dā vita a una nuova obbligazione estintiva-sostitutiva (novazione oggettiva: art. 1230 c.c.), dell'originaria obbligazione di garanzia (art. 1490 c.c.), ma consente al compratore di essere svincolato dai termini di decadenza e dalle condizioni di cui all'art. 1495 c.c., ai fini dell'esercizio delle azioni edilizie (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo) previste in suo favore (art. 1492 c.c.), sostanziandosi tale impegno in un riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione (art. 2944 c.c.).