(massima n. 1)
La novazione oggettiva del rapporto obbligatorio postula il mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, ai sensi dell'art. 1230 c.c., non č ricollegabile alle mere modificazioni accessorie di cui all'art. 1231 c.c. e deve essere connotata non solo dall'"aliquid novi", ma anche dall"animus novandi" (inteso come manifestazione inequivoca dell'intento novativo) e dalla "causa novandi" (intesa come interesse comune delle parti all'effetto novativo); l'accertamento di tali tre elementi (volontā, causa ed oggetto del negozio) compiuto dal giudice di merito č incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivato.