Sulla necessità che i
registri dello stato civile siano pubblici non occorre far lungo discorso. La pubblicità è indispensabile data la grande importanza che la legge attribuisce agli atti dello stato civile. Basta ricordare le disposizioni degli articoli
236 e
237 di questo codice, concernenti la
filiazione, con cui è stabilito che tale filiazione si prova con l'
atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile e che nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio e di
possesso di stato conforme all'atto stesso.
E poiché la nuova legge, con le annotazioni nell'atto di nascita, come abbiamo accennato, costituirà la biografia giuridica di ogni persona, l'importanza di questi atti è di evidenza solare.
Se, pertanto, essi non fossero pubblici, nel senso che chiunque può prenderne visione presso l'ufficio di stato civile, si può facilmente immaginare a quanta perdita di tempo si andrebbe incontro, a quante difficoltà e, eventualmente, anche a pericoli di contestazioni.
Se la consultazione dei registri non fosse pubblica, chi volesse provare lo stato civile proprio o quello altrui, finirebbe spesso per essere costretto a fare una lite preliminare unicamente a questo scopo.
Conseguenza della pubblicità è l'obbligo imposto dal codice agli ufficiali dello stato civile di rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.
Pubblicità, peraltro, non significa concessione ai privati della libertà di disposizione materiale di registri e documenti. È intuitivo che questi sarebbero presto resi inservibili, a prescindere dal pericolo di alterazioni e sottrazioni, che gli ufficiali pubblici non avrebbero possibilità di prevenire e di impedire.
L'ultimo comma dell'art. 450 dispone perciò che gli ufficiali pubblici devono corrispondere alle richieste dei privati provvedendo a compiere essi stessi, sui registri e sui documenti che hanno in custodia, le indagini che a quelli interessano, per trarne, poi, eventualmente le notizie da consacrare nelle copie, negli estratti e nei certificati.