(massima n. 2)
La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'art. 167 cod. civ., così come stabilito per tutte le convenzioni matrimoniali nell'art. 162 cod. civ., è opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione o anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex art. 2647 cod. civ. ed avente l'esclusiva funzione di pubblicità notizia. (Rigetta, App. Roma, 31 Luglio 2003).