(massima n. 1)
La costituzione del fondo patrimoniale va compresa tra le convenzioni matrimoniali ed č soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni medesime, ivi inclusa quella del terzo comma, che ne condiziona l'opponibilitā ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicitā-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. (Rigetta, App. Lecce, 13 novembre 2004)