(massima n. 1)
Tutti gli effetti della sentenza di divorzio - sia quelli personali che quelli patrimoniali - si producono tra le parti, i loro eredi o aventi causa, dal momento del suo passaggio in giudicato, secondo i principi generali contenuti negli artt 2908 e 2909 Cod. civ., mentre l'annotazione (o meglio, la trascrizione) nei registri dello stato civile, a norma dell'art. 10 della legge n. 898 del 1970, attiene unicamente agli effetti erga omnes della pronuncia stessa, in considerazione dell'efficacia meramente dichiarativa, e non costitutiva,dello status delle persone fisiche, che č propria dei registri dello stato civile, verificandosi in tal caso una scansione temporale tra la decorrenza della efficacia inter partes, che promana dall'accertamento costitutivo contenuto nel giudicato, e quella erga omnes, comportante la opponibilitā ai terzi, che deriva dall'effettuazione dei prescritti adempimenti integrativi della pubblicitā (dichiarativa).