(massima n. 2)
La rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacitą processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore etą sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'"ultrattivitą" della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. (Cassa con rinvio, App. Milano, 06/02/2004).