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In caso di elevata conflittualità tra i genitori scatta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale

Famiglia - -
In caso di elevata conflittualità tra i genitori scatta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale
Il Tribunale di Roma, in un caso di forte conflitto tra genitori, ha disposto la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale e la nomina di un tutore.
Il Tribunale di Roma, con una sentenza del 7 ottobre 2016, si è occupato di un interessante caso in materia di diritto di famiglia.

Nel caso esaminato dal Tribunale, una madre aveva presentato ricorso al fine di ottenere la modifica delle modalità di affidamento della figlia minore, che era stata, in origine, affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e ampie possibilità di visita per il padre.

La madre evidenziava, infatti, che il padre si era rifiutato di seguire i percorsi proposti dal servizio sociale e aveva posto in essere dei comportamenti irrispettosi del ruolo materno, allo scopo di “screditare la madre agli occhi della minore”.

La ricorrente osservava, inoltre, come il padre versasse un contributo al mantenimento della figlia particolarmente esiguo e pari a soli Euro 200 mensili, di cui chiedeva un aumento.

Il padre si costituiva in giudizio contestando le allegazioni della madre, pur confermando gli elevati contrasti con la madre, che sarebbero, tuttavia, stati dovuti al carattere della madre stessa e alle condotte da questa poste in essere (la donna, infatti, “avrebbe proposto denunce querele per presunte aggressioni mai verificatesi”).

Di conseguenza, il padre chiedeva l’affidamento della figlia o che, “fermo l’affidamento condiviso ne fosse disposta la collocazione prevalente presso l’abitazione paterna”.

In via subordinata, inoltre, il padre chiedeva che almeno fossero rideterminate le modalità di visita della figlia, “in modo da rendere meno frequenti i contatti tra le parti”.

Quanto all’assegno di mantenimento, il padre evidenziava di essere disoccupato, chiedendo la riduzione alla metà dell’assegno stesso, dal momento che, invece, la madre, godeva di maggiori redditi.

Il Tribunale, nel pronunciarsi nel merito della questione, rilevava come, in effetti, la conflittualità tra i genitori fosse elevatissima e come entrambe le parti avessero rappresentato “la totale incomunicabilità, anche per scelte fondamentali attinenti la vita della figlia”.

Il Tribunale osservava, inoltre, come, nonostante il tempo trascorso e gli interventi proposti dal servizio sociale, non vi fosse stato alcun miglioramento di questa difficile situazione.

Evidenziava il Giudice, peraltro, come i percorsi di mediazione proposti non fossero proseguiti “a causa della elevata conflittualità” e come non fosse nemmeno “stato intrapreso il percorso di sostegno alla genitorialità”.

Alla luce di tale forte conflittualità, il Tribunale riteneva opportuno l’intervento di un tutore, che potesse prendere le decisioni migliori per la tutela della minore.

Di conseguenza, il Tribunale, “al fine di sollevare la minore dalla permanenza in un eterno conflitto fatto di recriminazioni reciproche, con elevato rischio di accrescimento del conflitto, potenzialmente idoneo a provocare aggressioni fisiche”, riteneva di dover “sospendere la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori che hanno posto in essere condotte pregiudizievoli per la minore, e disporre la nomina di un tutore che eserciti la responsabilità genitoriale in luogo delle parti assumendo ogni decisione di maggiore rilevanza relativa alla minore e demandando ai genitori la sola amministrazione ordinaria nei periodi di permanenza della minore presso ciascuno”.

Quanto al collocamento prevalente della minore, poi, il Tribunale riteneva che la soluzione migliore fosse quella di mantenere il collocamento prevalente presso la madre, dal momento che la figlia, nonostante tutto, appariva comunque serena.

Ad ogni modo, veniva “prevista una diversa regolamentazione della modalità di frequentazione padre figlia, al fine di ridurre al minimo i contatti tra le parti per evitare che divengano, come in passato, occasioni di scontro con gravissima destabilizzazione della minore costretta ad assistere a diverbi tra i genitori”.

Quanto, infine, all’assegno di mantenimento, il Giudice evidenziava come non risultasse provata da nessuno dei due genitori “una sostanziale modifica delle condizioni economico reddituali dell’altra parte tale da indurre ad operare mutamenti rispetto alle condizioni di mantenimento della minore”.

Ciò considerato, dunque, il Tribunale disponeva la sospensione della responsabilità genitoriale (art. 288 cod. proc. pen.) nei confronti della figlia, nominando alla stessa un tutore (art. 357 cod. civ.), mantenendone il collocamento prevalente presso la madre e rigettando le domande di modifica dell’assegno di mantenimento posto a carico del padre.


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