È oggetto di particolare disciplina legislativa l'obbligo di rendere noto al
giudice tutelare il fatto che dà luogo all'apertura della
tutela; obbligo che risponde alla necessità di assicurare l'applicazione dei principi di
ordine pubblico che impongono immediati provvedimenti nei confronti dei minori non soggetti alla
responsabilità genitoriale e quindi esposti a pericoli che possono toccare la loro persona o i loro beni.
L'obbligo della denuncia è stato esteso, per il migliore conseguimento del fine, anche a persone alle quali non incombeva secondo l'art. #250# del codice del 1865. Già vigente tale disposizione, la dottrina era proclive ad una
interpretazione estensiva di essa, nei confronti delle persone investite di un pubblico ufficio, ed aveva formulato il principio generale secondo cui "l'ufficiale pubblico che a mezzo di un suo atto constata un fatto producente l'apertura della tutela, deve di tal fatto informare prontamente il
pretore".
Ora, l'art. 345, considerando analiticamente le persone, titolari di un ufficio pubblico, alle quali è fatto l'obbligo di denunziare al giudice tutelare che il fatto dà luogo all'apertura della tutela, del quale abbiano avuto notizia nell'adempimento delle loro funzioni, comprende espressamente anche il
notaio che procede alla pubblicazione di un
testamento contenente la designazione di un
tutore o di un
protutore.
Tra le persone private, sulle quali grava obbligo di denunzia, l'articolo 345 comprende il protutore designato dal genitore, mentre questi non era obbligato alla denunzia in base all'art. #250# del codice del 1865.
Da notare come non sia prevista alcuna sanzione specifica per la violazione dell'obbligo di denunzia nei confronti delle persone private pur essendo posti dei termini precisi entro i quali deve procedersi alla denunzia: a differenza di quanto avveniva per l'abrogato I Libro del codice del 1865, in cui l'art. #250# sanciva la responsabilità, in solido per i danni, nei confronti del tutore legittimo, del tutore testamentario e dei membri di diritto del consiglio di famiglia che avessero omesso di curare la denunzia del fatto che dava luogo alla tutela.
Si potrebbe tentare di ricavare una sanzione dall'art.
382, il quale afferma la responsabilità, del tutore e del protutore per ogni danno cagionato al
minore dalla violazione dei doveri del proprio ufficio; ma è opportuno notare che l'obbligo della denuncia deriva non dalla qualità di titolare dell' ufficio, ma dalla semplice qualità di designato, e non rientra quindi tra i doveri di cui all'art. 382.