(massima n. 1)
Dal combinato disposto degli artt. 238 e 248 c.c. si desume che la pronunzia di nullità del matrimonio è ragione sufficiente per l'esercizio dell'azione di contestazione della legittimità della filiazione, ai sensi del citato art. 248, anche nella ipotesi in cui siano applicabili gli effetti del matrimonio putativo di cui al precedente art. 128. La contestazione è vietata, a norma dell'art. 238, soltanto quando concorrono il titolo di figlio legittimo risultante dall'atto di nascita ed il possesso di stato conforme all'atto. L'applicabilità della norma concernente il matrimonio putativo non supplisce al difetto del possesso di stato quando risultino insussistenti i fatti indicati nell'art. 237, secondo comma, né osta alla proponibilità dell'azione di contestazione. Anche nell'ipotesi di matrimonio putativo non supplisce al difetto del possesso di stato quando risultino insussistenti i fatti indicati nell'art. 237, secondo comma, né osta alla proponibilità dell'azione di contestazione. Anche nell'ipotesi di matrimonio putativo è ammissibile, quindi, l'esercizio dell'azione di contestazione di legittimità, ove si adduca l'insussistenza del possesso di stato conforme all'atto di nascita. Legittimato all'azione di contestazione, in tale ipotesi, è anche il figlio.