Cass. civ. n. 10926/2020
La rottura della promessa di matrimonio solenne comporta la previsione a carico del recedente ingiustificato non di una piena responsabilità per danni, ma di un'obbligazione ex lege a rimborsare alla controparte quanto meno l'importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio. Non sono risarcibili voci di danno patrimoniale diverse da queste e men che mai gli eventuali danni non patrimoniali.
Cass. civ. n. 9/2012
Essendo la scelta di non contrarre matrimonio un atto di libertà incoercibile, colui il quale receda ingiustificatamente dalla promessa di matrimonio può andare incontro alla speciale responsabilità di cui all'art. 81 c.c., consistente nell'obbligazione di rimborsare l'importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio, ma non alla generale responsabilità aquiliana ai sensi art. 2043 c.c., e, ancor meno, all'obbligo di risarcire il danno non patrimoniale.
Cass. civ. n. 9052/2010
In tema di ripetizione di indebito oggettivo, la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole degli artt. 2033 e ss. c.c., operando altrimenti, ove ne sussistano i presupposti, in mancanza di altra azione, l'azione generale di arricchimento prevista dall'art. 2041 c.c..
Cass. civ. n. 539/1966
Il risarcimento dei danni, nel caso di recesso ingiustificato dalla promessa di matrimonio, va limitato al solo rimborso delle spese e delle obbligazioni contratte a causa della promessa. (Nella specie è stato escluso che potessero risarcirsi, ex art. 81 c.c., i danni derivati dalla rinunzia spontanea ad un impiego, cui si era indotta la promissaria venuta in Italia lasciando il proprio posto di lavoro all'estero in vista del futuro matrimonio).