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Articolo 81 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Risarcimento dei danni

Dispositivo dell'art. 81 Codice Civile

La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età [2] o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa [1337]. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti.

Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.

La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio [2964 ss.].

Spiegazione dell'art. 81 Codice Civile

La promessa solenne di matrimonio deve essere fatta vicendevolmente e non unilateralmente, e richiede una forma scritta poiché contenuta in atto pubblico (art. 2699 del c.c.) o scrittura privata (art. 2702 del c.c.), oppure risulti dalla richiesta della pubblicazione del matrimonio (art. 93 del c.c.).
I giusti motivi di rifiuto sono i fatti che, se conosciuti prima della promessa, avrebbero impedito il realizzarsi della stessa (tipicamente, l'infedeltà o la commissione di reati, ma anche situazioni prematrimoniali che determinerebbero l'invalidità delle nozze ex art. 122 del c.c.).
Il danno risarcibile è costituito dalle spese sostenute e dalle obbligazioni assunte a causa della promessa (tipicamente, l'acquisto dell'abito da sposa). E' dubbia la natura, contrattuale od extracontrattuale, della responsabilità prevista nell'articolo in esame. Certo è invece che è esclusa la risarcibilità per il danno morale derivante dalla rottura ingiustificata del fidanzamento.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

86 Nell'art. 81 del c.c. era stato proposto di parlare, anziché di promessa di matrimonio fatta vicendevolmente, di promessa scambievole di matrimonio. E' sembrata più adeguata la formula del progetto, poiché qui si vuol porre in rilievo che lo scritto, da cui risulta la promessa di matrimonio, deve provenire da entrambe le parti. Non sono stati riconosciuti effetti alla promessa fatta secondo gli usi locali, poiché il principio della risarcibilità del danno ha carattere eccezionale e deve pertanto essere contenuto entro ristretti limiti, e, d'altra parte, sarebbe poco agevole accertare gli usi locali. Quanto alla misura del risarcimento del danno, è stato osservato che sarebbe più opportuno disporre in forma generale che si debba tener conto delle spese ragionevolmente fatte. Questa formula, però, è sembrata troppo indeterminata e perciò si è preferito lasciare immutato il testo del progetto, il quale fa preciso riferimento alle spese e alle obbligazioni che risultano proporzionate alle condizioni delle parti.

Massime relative all'art. 81 Codice Civile

Cass. civ. n. 10926/2020

La rottura della promessa di matrimonio solenne comporta la previsione a carico del recedente ingiustificato non di una piena responsabilità per danni, ma di un'obbligazione ex lege a rimborsare alla controparte quanto meno l'importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio. Non sono risarcibili voci di danno patrimoniale diverse da queste e men che mai gli eventuali danni non patrimoniali.

Cass. civ. n. 9/2012

Essendo la scelta di non contrarre matrimonio un atto di libertà incoercibile, colui il quale receda ingiustificatamente dalla promessa di matrimonio può andare incontro alla speciale responsabilità di cui all'art. 81 c.c., consistente nell'obbligazione di rimborsare l'importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio, ma non alla generale responsabilità aquiliana ai sensi art. 2043 c.c., e, ancor meno, all'obbligo di risarcire il danno non patrimoniale.

Cass. civ. n. 9052/2010

In tema di ripetizione di indebito oggettivo, la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole degli artt. 2033 e ss. c.c., operando altrimenti, ove ne sussistano i presupposti, in mancanza di altra azione, l'azione generale di arricchimento prevista dall'art. 2041 c.c..

Cass. civ. n. 539/1966

Il risarcimento dei danni, nel caso di recesso ingiustificato dalla promessa di matrimonio, va limitato al solo rimborso delle spese e delle obbligazioni contratte a causa della promessa. (Nella specie è stato escluso che potessero risarcirsi, ex art. 81 c.c., i danni derivati dalla rinunzia spontanea ad un impiego, cui si era indotta la promissaria venuta in Italia lasciando il proprio posto di lavoro all'estero in vista del futuro matrimonio).

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