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Articolo 337 octies Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Poteri del giudice e ascolto del minore

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 337 octies Codice Civile

Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[(1)Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 337 ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337 ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.]

Note

(1) Articolo aggiunto dall'art. 55 del D. lgs. 28/12/2013 n. 154 il quale riporta, con modificazioni, il contenuto dell'art. 155 sexies abrogato.

Spiegazione dell'art. 337 octies Codice Civile

L'art. 337-octies è stato abrogato dall'art. 1, 5° co., D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 (cosiddetta "Riforma Cartabia"), a seguito dell'introduzione generalizzata del diritto di ascolto del minore nelle procedure che lo riguardano.
Le nuove norme degli artt. 473 bis 4 e 473 bis 5 c.p.c. hanno introdotto in modo esteso il diritto del minore all'ascolto "nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano", il quale assurge pertanto a diritto fondamentale del minore. Queste norme completano quanto già previsto in termini sostanziali dall'art. 315 bis, 3° co., del Codice Civile. Inoltre, l'art. 473 bis 8, 3° co., c.p.c. garantisce una procedimentalizzazione adeguata al diritto fondamentale del minore di essere sentito nelle procedure che lo riguardano, rendendo più solido il suo diritto soggettivo.
Dal punto di vista concettuale, la "capacità di discernimento" del minore, che sopperisce all'età anagrafica allorquando il minore debba essere ascoltato su questioni che lo riguardano, è costituito dalla capacità dello stesso di comprendere cosa sia migliore per lui, operando delle scelte autonome senza subire l'influenza della volontà dei genitori. Il giudice, al minore capace di discernere, dovrà spiegare nel dettaglio "la natura del procedimento e gli effetti dell'ascolto" e chiedere espressamente se vuole essere ascoltato.
Una novità rilevante è rappresentata dalla previsione di non procedere all'ascolto in caso di "impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato".
Un'altra novità riguarda il fatto che "il giudice procede all'adempimento con modalità che ne garantiscano la serenità e la riservatezza", ma "dell'ascolto del minore è effettuata registrazione audiovisiva". Quindi, non c'è facoltà di evitare la registrazione, che può essere evitata solo per "motivi tecnici"; in ogni caso, sarà necessario redigere un processo verbale dettagliato del comportamento del minore. Tuttavia, è necessario prestare debita attenzione affinché il minore non subisca, durante tali operazioni di videoregistrazione, alcuna forma di "vittimizzazione secondaria", consistente nello stress che al minore deriva da fatto di doversi sottoporre a tale procedimento di ascolto.
L'intera normativa che disciplina l'ascolto del minore deve essere letta in combinato-disposto l'art. 152 quinquies delle disp. att. c.p.c., il quale prevede che "con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia sono stabilite le regole tecniche per la registrazione audiovisiva, la sua conservazione e il suo inserimento nel fascicolo telematico".

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 337 octies Codice Civile

Cass. civ. n. 1474/2021

In tema di provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'audizione del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, in relazione al quale incombe sul giudice che ritenga di ometterlo un obbligo di specifica motivazione, non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora opti, in luogo dell'ascolto diretto, per quello effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che solo l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/09/2018).

Cass. civ. n. 12018/2019

L'audizione dei minori, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la l. n. 77 del 2003, nonché dell'art. 315-bis c.c. (introdotto dalla l. n. 219 del 2012) e degli artt. 336-bis e 337-octies c.c. (inseriti dal d.lgs. n. 154 del 2013, che ha altresì abrogato l'art. 155-sexies c.c.). Ne consegue che l'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/11/2016).

Cass. civ. n. 12957/2018

In tema di separazione personale tra coniugi, ove si assumano provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione – tanto più necessaria quanto più l'età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l'obbligo legale dell'ascolto – non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell'ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori, la relazione in essere con il figlio.

Cass. civ. n. 22238/2009

L'audizione dei minori, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario, nelle procedure giudiziarie che li riguardino, ed in particolare in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003, e dell'art. 155 sexies c.c., introdotto dalla L. n. 54 del 2006, salvo che l'ascolto possa essere in contrasto con gli interessi superiori del minore. Costituisce, pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto che non sia sorretto da espressa motivazione sull'assenza di discernimento che ne può giustificare l'omissione, in quanto il minore è portatore d'interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore, in sede di affidamento e diritto di visita e, per tale profilo, è qualificabile come parte in senso sostanziale.

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