La norma in esame si occupa di disciplinare la modalità di ascolto del
minore, il quale non costituisce un atto istruttorio tipico, quanto piuttosto una fase formale del nuovo procedimento introdotto dal Titolo IV bis.
L’ascolto consente di creare un contatto diretto tra giudice e minore ed il giudice, qualora decida di non disporne l’ascolto, deve motivare le ragioni in forza delle quali ritiene il minore infra dodicenne incapace di discernimento, cosi come deve motivare le ragioni per cui ritiene che l’ascolto effettuato in
perizia possa essere idoneo a sostituire un ascolto diretto o un ascolto delegato ai servizi sociali.
Prima della Riforma Cartabia si consentiva al minore di scegliere il modo con cui doveva essere ascoltato, se da solo ovvero in presenza di avvocati, con l’ausilio di un ausiliario o meno, in tribunale o in altro luogo.
A seguito della Riforma Cartabia, invece, si prevede che prima di procedere all’ascolto, il giudice debba indicare i temi oggetto dell’adempimento ai genitori, agli esercenti la
responsabilità genitoriale, ai rispettivi difensori e al
curatore speciale, i quali possono proporre argomenti e temi di approfondimento e, solo su autorizzazione del giudice, partecipare all’ascolto; sebbene non menzionato espressamente nella norma, la medesima facoltà va riconosciuta al
pubblico ministero.
La possibilità di effettuare una videoregistrazione delle dichiarazioni del minore diviene la regola, salvo l’impossibilità per motivi tecnici (ciò consentirà di svolgere un’attenta analisi del contegno del minore durante la sua
deposizione); occorre, tuttavia, precisare che questa modalità potrà entrare a pieno regime solo quando il Ministero della Giustizia emanerà, ex
art. 152 quinquies delle disp. att. c.p.c., le regole tecniche per la registrazione audiovisiva, la sua conservazione ed il suo inserimento nel fascicolo telematico.
Sempre nell’ottica di porre al centro il minore e le sue esigenze, il giudice deve attivarsi per far sì che l’udienza sia fissata in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore e tenuto conto della sua età e del suo grado di maturità; il giudice procede all’adempimento con modalità che garantiscono la serenità e la riservatezza del minore, e ove possibile, in locali idonei e adeguati alla sua età, anche in luoghi diversi dal tribunale, iniziando anche dall’arredo degli ambienti, che devono essere accoglimenti e adeguati all’età del dichiarante.
Infine, costituisce una novità di particolare rilievo la previsione che al minore quattordicenne il giudice dovrà rappresentare la possibilità di nominare un curatore speciale, secondo quanto previsto dal successivo
art. 473 bis 8 del c.p.c..