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Articolo 473 bis 5 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Modalitą dell'ascolto

Dispositivo dell'art. 473 bis 5 Codice di procedura civile

(1)L'ascolto del minore è condotto dal giudice, il quale può farsi assistere da esperti e altri ausiliari(3). Se il procedimento riguarda più minori, di regola il giudice li ascolta separatamente.

L'udienza è fissata in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore, ove possibile in locali idonei e adeguati alla sua età, anche in luoghi diversi dal tribunale.

Prima di procedere all'ascolto, il giudice indica i temi oggetto dell'adempimento ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale, i quali possono proporre argomenti e temi di approfondimento e, su autorizzazione del giudice, partecipare all'ascolto.

Il giudice, tenuto conto dell'età e del grado di maturità del minore, lo informa della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto, e procede all'adempimento con modalità che ne garantiscono la serenità e la riservatezza. Il minore che ha compiuto quattordici anni è informato altresì della possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'articolo 473 bis 8(4).

Dell'ascolto del minore è effettuata registrazione audiovisiva. Se per motivi tecnici non è possibile procedere alla registrazione, il processo verbale descrive dettagliatamente il contegno del minore(2)(5).

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia")
(2) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(3) La norma offre una apertura al supporto e al coinvolgimento di esperti, nel punto in cui dispone che l’ascolto possa avvenire “se necessario con l’assistenza di un esperto o un ausiliario” (c.d. ascolto assistito), non ravvisandosi, invece la possibilità di una delega al CTU.
(4) Viene introdotta una novità di rilievo: al minore quattordicenne il giudice dovrà rappresentare la possibilità per lui di nominare un curatore speciale, secondo quanto previsto dall’ art. 473 bis 8 del c.p.c..
(5) Quest’ultima parte della norma potrà entrare effettivamente a regime solo quando il Ministero della Giustizia emanerà, ex art. 152 quinquies delle disp. att. c.p.c., le regole tecniche per la registrazione audiovisiva, la sua conservazione ed il suo inserimento nel fascicolo telematico.

Spiegazione dell'art. 473 bis 5 Codice di procedura civile

La norma in esame si occupa di disciplinare la modalità di ascolto del minore, il quale non costituisce un atto istruttorio tipico, quanto piuttosto una fase formale del nuovo procedimento introdotto dal Titolo IV bis.
L’ascolto consente di creare un contatto diretto tra giudice e minore ed il giudice, qualora decida di non disporne l’ascolto, deve motivare le ragioni in forza delle quali ritiene il minore infra dodicenne incapace di discernimento, cosi come deve motivare le ragioni per cui ritiene che l’ascolto effettuato in perizia possa essere idoneo a sostituire un ascolto diretto o un ascolto delegato ai servizi sociali.

Prima della Riforma Cartabia si consentiva al minore di scegliere il modo con cui doveva essere ascoltato, se da solo ovvero in presenza di avvocati, con l’ausilio di un ausiliario o meno, in tribunale o in altro luogo.
A seguito della Riforma Cartabia, invece, si prevede che prima di procedere all’ascolto, il giudice debba indicare i temi oggetto dell’adempimento ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale, i quali possono proporre argomenti e temi di approfondimento e, solo su autorizzazione del giudice, partecipare all’ascolto; sebbene non menzionato espressamente nella norma, la medesima facoltà va riconosciuta al pubblico ministero.

La possibilità di effettuare una videoregistrazione delle dichiarazioni del minore diviene la regola, salvo l’impossibilità per motivi tecnici (ciò consentirà di svolgere un’attenta analisi del contegno del minore durante la sua deposizione); occorre, tuttavia, precisare che questa modalità potrà entrare a pieno regime solo quando il Ministero della Giustizia emanerà, ex art. 152 quinquies delle disp. att. c.p.c., le regole tecniche per la registrazione audiovisiva, la sua conservazione ed il suo inserimento nel fascicolo telematico.

Sempre nell’ottica di porre al centro il minore e le sue esigenze, il giudice deve attivarsi per far sì che l’udienza sia fissata in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore e tenuto conto della sua età e del suo grado di maturità; il giudice procede all’adempimento con modalità che garantiscono la serenità e la riservatezza del minore, e ove possibile, in locali idonei e adeguati alla sua età, anche in luoghi diversi dal tribunale, iniziando anche dall’arredo degli ambienti, che devono essere accoglimenti e adeguati all’età del dichiarante.

Infine, costituisce una novità di particolare rilievo la previsione che al minore quattordicenne il giudice dovrà rappresentare la possibilità di nominare un curatore speciale, secondo quanto previsto dal successivo art. 473 bis 8 del c.p.c..

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