Nel caso di specie il
Tribunale di Rovigo stabiliva con decreto le modalità di iscrizione a scuola e l’esercizio del diritto di visita per un
minore, figlio di una coppia separanda.
In tale sede veniva fissato anche l’ammontare dell’assegno di
mantenimento del figlio a carico di uno dei coniugi. Quest’ultimo presentava reclamo innanzi alla Corte di
Appello di Venezia, chiedendo la riduzione dell’importo del contributo mensile e l’ampliamento del diritto di visita, avanzando, poi, la proposta di un peculiare regime: due pernottamenti infrasettimanali nelle settimane in cui la visita non era prevista nei week-end e due pomeriggi, uno con pernotto ed uno fino alle ore 21.00, nelle settimane in cui la visita era prevista nel week-end, oltre a tutti i pomeriggi fino alle ore 16.00.
Il reclamo veniva parzialmente accolto, con riduzione ad euro 500,00 del suddetto
assegno mensile, ma con rigetto della proposta relativa al regime di visita proposto. Questo era giudicato eccessivamente frammentario, nonché non proporzionato alle esigenze di stabilità e serenità che devono costituire la quotidianità del minore.
Per il tramite di
ricorso per Cassazione, il genitore deduceva la violazione e falsa applicazione dell’
art. 360 del c.p.c., comma 1, n. 3 con violazione del principio di
bigenitorialità (L. n. 54 del 2006), dell’
art. 337 octies del c.c., della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo ratificata con L. 176/1991, e della Carta di Nizza del 2000.
Dalle doglianze del padre emergeva come la contrazione del periodo di visita stabilito dal giudice di merito avrebbe mascherato un affido di fatto esclusivo, nonostante esso apparisse formalmente come condiviso. La Corte di Appello, inoltre, avrebbe leso, ad avviso del ricorrente, il diritto alla sua serenità familiare e ad intrattenere una relazione effettiva con il figlio.
La
Corte di Cassazione, investita della cognizione della questione, ha rigettato il ricorso con ordinanza n. 24937/2019.
I giudici di legittimità hanno preliminarmente precisato che, nonostante il fatto che il minore sia collocato presso uno soltanto dei genitori, questo
non preclude la
configurabilità dell'affido condiviso, il quale si prospetta anche nel caso in cui il minore viva con uno soltanto dei genitori, osservando specifiche modalità di visita con l'altro.
Le modalità concrete di esercizio del diritto di visita, inoltre, sono sempre disposte dal giudice di merito e, conseguentemente, non costituiscono oggetto di sindacato di legittimità.
La Corte di Cassazione può esprimersi in merito a tali profili solo “allorchè il giudice di merito si sia ispirato, nel disciplinare le frequentazioni del genitore non convivente con il minore, a criteri diversi da quello fondamentale previsto dall’articolo 155 c.c. dell’esclusivo interesse del minore”.
Gli ermellini hanno tratto le loro conclusioni osservando che le statuizioni del giudice di merito sono pienamente conformi all’indirizzo giurisprudenziale cristallizzato secondo il “minimo costituzionale” richiesto (sent. n. 8053/2014) per soddisfare le esigenze di stabilità e serenità che devono caratterizzare la quotidianità del minore.