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Articolo 20 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Convocazione dell'assemblea delle associazioni

Dispositivo dell'art. 20 Codice Civile

L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale [8].

Spiegazione dell'art. 20 Codice Civile

L'organo fondamentale delle associazioni è l'assemblea, poichè composta di regola da tutti gli iscritti. E' competente per le questioni relative: all'attività dell'associazione ed alla sua disciplina, alle modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto (v. 21), all'approvazione del bilancio, allo scioglimento dell'associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio (v. 21), alla nomina e revoca degli amministratori, nonchè all'ev. azione di responsabilità contro di essi (v. 22) ed all'esclusione per gravi motivi dei soci (v. 24). Le decisioni assembleari vengono definite deliberazioni, e sono prese a maggioranza.
Il secondo comma precisa come essa debba essere convocata dagli amministratori almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, oltre a tutte le volte in cui ne facciano richiesta almeno il 10% degli associati; nel caso di inerzia, provvede il Presidente del Tribunale competente.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

49 L'art. 20 del c.c. regola la convocazione dell'assemblea delle associazioni. Gli amministratori hanno l'obbligo di convocare l'assemblea una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e inoltre quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedano, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale. Nell'art. 21 del c.c. sono determinate le maggioranze necessarie per le deliberazioni dell'assemblea, mentre l'art. 22 del c.c. riflette le azioni di responsabilità contro gli amministratori.

Massime relative all'art. 20 Codice Civile

Cass. civ. n. 12528/2018

La disciplina dello scioglimento delle associazioni riconosciute si differenza da quella delle associazioni non riconosciute per il procedimento liquidatorio che ha inizio (secondo la normativa applicabile "ratione temporis" antecedente il d.P.R. n. 361 del 2000) con la dichiarazione di estinzione della persona giuridica (art. 27 c.c.), cui segue la materiale procedura di liquidazione (art. 30 c.c.) con la nomina di uno o più commissari liquidatori (art. 11 disp. att.) e che termina, dopo gli adempimenti liquidativi di cui agli artt. da 12 a 19 delle disp. att. c.c., con la cancellazione dal registro delle persone giuridiche a cura del Presidente del Tribunale (art. 20); ne consegue che le associazioni riconosciute, con il completarsi del suddetto procedimento liquidatorio, si estinguono, analogamente a quanto disposto dal legislatore per le società in relazione al provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese e, in tali casi, non trova applicazione il principio affermato per le associazioni non riconosciute secondo il quale lo scioglimento non comporta l'estinzione dell'associazione che resta in vita finché tutti i suoi rapporti non siano definiti. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO)

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Consulenze legali
relative all'articolo 20 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Flavio F. chiede
mercoledì 20/10/2021 - Emilia-Romagna
“Trattasi di associazione senza fine di lucro. Nello Statuto è previsto che il Presidente convochi l'assemblea almeno una volta all'anno per approvare il bilancio consuntivo e quello previsionale entro il 30 aprile di ogni anno. Nonostante i solleciti il Presidente (e il vicepresidente) dal novembre 2019 non convoca l'assemblea e non sono stati approvati i bilanci. In caso di inerzia del Presidente è previsto che almeno 1/5 dei soci possano chiedere la convocazione dell'Assemblea. E' l'unico modo? ci può essere una decadenza del Presidente e del Direttivo per inottemperanza ai dettami dello Statuto?”
Consulenza legale i 27/10/2021
I casi in cui debba essere convocata l’assemblea, nel modello delle associazioni, sono disciplinati dall’art. 20 del c.c., alla cui lettura si rimanda.

Ad ogni modo, gli associati possono includere, all’interno dello statuto dell’associazione, ulteriori casi in cui debba essere convocata l’assemblea. Nel caso di specie, risulta che, all’art. 8 dello Statuto dell’associazione, gli associati hanno rimesso la convocazione dell’assemblea a tanti associati che rappresentino almeno 1/5 del totale degli associati. Pertanto, ove pervenga al Presidente una richiesta di convocazione in tal senso, quest’ultimo è tenuto a convocare l’assemblea; in caso di sua inerzia, agli associati è attribuito il potere di ricorrere al Presidente del Tribunale, il quale ordinerà al Presidente dell’associazione di convocare l’assemblea in forza del comma 2 dell’art. 20 c.c.

Riguardo, invece, alla decadenza del Presidente e del Comitato Direttivo per inottemperanza alle disposizioni statutarie, non sussiste una decadenza automatica. Occorre che l’assemblea, all’uopo convocata, disponga la revoca sia del Presidente che del Comitato Direttivo così come previsto all’art. 8 dello Statuto. La mancata convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio dal novembre 2019 potrebbe certamente integrare la giusta causa per revocare i due organi dell’Assemblea.

Barbara P. chiede
venerdì 09/10/2020 - Friuli-Venezia
“Buongiorno.
Io lavoro presso una Onlus di cui sono anche socia.
Nell'assemblea di dicembre 2019 viene presentato il bilancio preventivo.
A fronte dell'enorme disavanzo i soci chiedono la dimissione dei membri del CDA.
Viene quindi convocata un'assemblea per il giorno 29 febbraio 2020 perr deliberare sul seguente:
- ORDINE DEL GIORNO -
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Ricostituzione degli Organi Sociali: oggetto richiesto dai soci ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale;
3) Azione di responsabilità nei confronti del Collegio dei Revisori: oggetto richiesto dai soci ai sensi
dell'art. 13 dello Statuto sociale;
4) Esame della riformulazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2020 e determinazioni conseguenti;
5) Varie ed eventuali.


A seguito della pandemia questa assemblea viene però rinviata.

Ora (ottobre) viene indetta una assemblea straordinaria mercoledì 21 ottobre alle ore 17 per apportare delle modifiche statutarie e un’assemblea ordinaria martedì 27 ottobre alle 17 per la ricostituzione degli organi sociali e per l’azione di responsabilità nei confronti del Collegio dei Revisori.

Ora la mia domanda riguarda la tempistica delle due assemblee: il cambio di statuto può essere fatto prima della assemblea ordinaria che prevedeva la ricostituzione degli organi sociali?

Ringraziandovi per la disponibilità vi porgo i miei più cordiali saluti.
Barbara P.”
Consulenza legale i 14/10/2020
Dalla lettura dei fatti, risulta che non vi sia ancora stata alcuna deliberazione di ricostituzione degli Organi Sociali (dal quesito non si comprende però di quali organi si parli; si immagina però che si tratti dell’organo gestorio della Onlus).

Pertanto, non si vedono contraddizioni, o altre criticità, nell’aver convocato una assemblea per la modifica statutaria, prima della assemblea convocata per detta ricostituzione e le decisioni degli ulteriori punti posti all’ordine del giorno di detta assemblea.

Peraltro, è evidente che ogni modifica statutaria, dovendo essere deliberata con le necessarie maggioranze richieste dallo Statuto, sarà comunque espressione della volontà dei soci dell’onlus.

Giampietro R. chiede
mercoledì 20/11/2019 - Veneto
“In una assemblea elettiva dei associazione alcuni consiglieri temono che l'assemblea possa essere falsata dalla partecipazione al voto di soggetti che non hanno diritto.
Gradirei sapere quali sono le modalità di gestione di una assemblea ed in particolare:
- il presidente e il segretario sono il il Pres e il Segr uscente e nel contempo candidati alla rielezione, oppure devono essere nominati dall'assemblea.
- Si può chiedere che i partecipanti al voto siano verificati da una "commissione poteri " ovviamente estranea all'attuale direttivo.
Lo statuto recita: "L’Assemblea è composta da tutti gli associati, di qualsiasi categoria, può essere tenuta anche fuori della sede sociale, purché in territorio italiano, e sarà convocata mediante lettera raccomandata, o con altro strumento idoneo a certificare l’avvenuta ricezione, a tutti gli iscritti almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, detto avviso dovrà contenere la data, il luogo, l’ora e l’ordine del giorno".
Le convocazioni sono state fatte con pubblicazione sul sito, via mail solo alla metà dei soci (paganti e non) mentre l'altra metà non è stata avvisata perchè negli archivi non c'è una mail.
La convocazione è da ritenersi regolare ?
Grazie per le risposte
Giampietro R.”
Consulenza legale i 02/12/2019
Il quesito proposto richiede il richiamo all’art. 14, I comma, del c.c. in base al quale: “ L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite”.

In forza della predetta disposizione, le associazioni stabiliscono le norme del proprio ordinamento interno, nonché quelle relative all’organo amministrativo, nell’atto costitutivo e nello statuto e, pertanto, si dovrebbe visionare quanto ivi previsto per fornire una risposta circa le modalità di gestione dell’assemblea.

Con particolare riferimento alle modalità di nomina del Presidente e del Segretario, e della durata del suo mandato (ed eventuale rinnovo), si dovrebbe analizzare quanto, per l’appunto stabilito nell’atto costitutivo e/o nello statuto dell’associazione; generalmente, le modalità di elezione di dette figure vengono disciplinate, infatti, in tale sede.

Anche in relazione alle modalità di votazione e, dunque, all’eventuale controllo della legittimità dei partecipanti alla votazione in sede assembleare, si dovrebbe far riferimento a quanto previsto nell’atto costitutivo e/o nello statuto.

Se nulla è previsto in detti atti, si dovrebbe regolamentare tale aspetto, introducendo, se del caso, una modalità di espressione del voto che permetta la preventiva identificazione dei partecipanti al voto.

In merito, invece, alla possibile irregolarità della convocazione della assemblea, occorre richiamate l’art. 8 delle disp. att. del c.c. a mente del quale “La convocazione dell'assemblea delle associazioni deve farsi nelle forme stabilite dallo statuto e, se questo non dispone, mediante avviso personale che deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare”.

Ebbene, nello statuto dell’associazione in oggetto risulta che fosse stata disciplinata la modalità di convocazione dell’assemblea.

In detto statuto viene indicato, quale mezzo di convocazione dell’assemblea, la “lettera raccomandata, o con altro strumento idoneo a certificare l’avvenuta ricezione”.

E’ evidente, pertanto, che le convocazioni fatte a mezzo pubblicazione sul sito o a mezzo mail non siano conformi a quanto disposto nello statuto, in quanto sono entrambe modalità che non garantiscono l’avvenuta ricezione da parte del soggetto destinatario della comunicazione.

Pertanto, la convocazione avvenuta in tal modo è senz’altro da ritenersi irregolare.

Alberto chiede
domenica 06/03/2011 - Sicilia

“Il Giudice del Tribunale, su richiesta di alcuni consiglieri appartenenti ad una società sportiva dilettantistica, ordina, ex art. 20 c.c., la convocazione dell'Assemblea. E' possibile rivolgersi alla Corte d'Appello e chiedere la sospensiva, annullando la precedente volontà del Giudice? Se sì, in che maniera? Grazie.”

Consulenza legale i 11/03/2011

Il provvedimento del Presidente del Tribunale non è soggetto a reclamo: gli associati possono farne valere le ragioni di irritualità in sede assembleare e, all'occorrenza, mediante impugnazione della deliberazione adottata dall'assemblea.


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