Cass. civ. n. 13774/2014
Le deliberazioni dell'assemblea di un'associazione riconosciuta, ivi comprese quelle di approvazione del bilancio, non costituiscono mere dichiarazioni di scienza, né possono essere considerate come atti unilaterali ed interni, intesi a regolare rapporti intrasoggettivi, ma sono pur sempre atti in cui rileva la volontà posta alla base della formazione della singola deliberazione, sicché esse possono valere anche come ratifica di un atto posto in essere da un soggetto privo di potere rappresentativo. (Cassa con rinvio, App. Palermo, 02/07/2008)
Cass. civ. n. 1408/1993
Per la deliberazione di scioglimento delle associazioni riconosciute, l'art. 21, terzo comma c.c. applicabile in via analogica anche alle associazioni non riconosciute, esige inderogabilmente il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, non già dei soli partecipanti all'assemblea.
Cass. civ. n. 432/1990
La validità della deliberazione dell'assemblea di un'associazione deve essere riscontrata con riferimento alla legge del tempo in cui viene adottata. Pertanto, nel caso di deliberazione di scioglimento dell'associazione e di devoluzione ad altri del suo patrimonio, che sia stata resa, nel vigore del vecchio codice di commercio, con la maggioranza prescritta dallo statuto, la sopravvenuta entrata in vigore dell'attuale codice civile non può spiegare effetti invalidanti, in relazione alla non corrispondenza di detta maggioranza con quella imposta dall'art. 21, terzo comma, c.c. (tre quarti degli associati), senza che rilevi la circostanza che l'indicata devoluzione patrimoniale abbia avuto attuazione con atti posti in essere nella vigenza del nuovo codice (e restando altresì ininfluenti, sulla validità della delibera, le questioni circa inefficacia di tale devoluzione, in quanto disposta in favore di ente non ancora riconosciuto dall'autorita governativa).
Cass. civ. n. 1756/1976
È giuridicamente inesistente l'organo collegiale di amministrazione di persone giuridiche (e giuridicamente inesistenti sono le sue deliberazioni) allorché la composizione di esso non sia conforme per il numero dei membri alle prescrizioni legislative e statutarie, per non essere stata detta composizione integrata (dagli amministratori rimasti in carica) con i membri mancanti, dovendo detto organo rimanere ininterrottamente costituito secondo la sua originaria struttura collegiale; di conseguenza gli atti e contratti posti in essere dal rappresentante dell'ente in esecuzione di una deliberazione inesistente in quanto adottata dall'organo collegiale illegalmente costituito sono radicalmente nulli, non convalidabili né ratificabili e insuscettibili di produrre effetti nei confronti delle parti contraenti.