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Articolo 8 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Dispositivo dell'art. 8 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

La convocazione dell'assemblea delle associazioni deve farsi nelle forme stabilite dallo statuto e, se questo non dispone, mediante avviso personale che deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Se non è vietato dall'atto costitutivo o dallo statuto, gli associati possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri associati mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

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Consulenze legali
relative all'articolo 8 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

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Nicola D. S. chiede
martedģ 01/06/2021 - Veneto
“Lo statuto della Pro Loco prevede che "la convocazione dell'assembela deve essere inviata a tutti i soci a mezzo del servizio postale o con altro mezzo idoneo a portare a conoscenza dei soci la convocazione ..."
Si chiede se la convocazione dell'Assemblea unicamente con la pubblicazione su Facebook può essere considerato nel periodo Covid mezzo idoneo per portare a conoscenza dei soci la convocazione ?”
Consulenza legale i 08/06/2021

L’art. 8 disp. att. del c.c. prevede che la modalità di convocazione dell’assemblea è definita, nelle associazioni, all'interno dello statuto; in mancanza di una sua previsione in quest'ultimo, la convocazione dovrà avvenire “mediante avviso personale”.

In materia di modalità di convocazione dell’assemblea nell’ambito delle associazioni vige dunque una certa libertà di forma, che porta a ritenere valida la convocazione dell’assemblea finanche ove venga dato avviso di quest’ultima solo oralmente (cfr. Tribunale di Roma, sentenza del 7 novembre 1991).

Ciò premesso, si può analizzare il caso di specie.

Dalla ricostruzione dei fatti si evince che lo statuto ha previsto, quale modalità di convocazione dell’assemblea, il “servizio postale” o qualunque “altro mezzo idoneo a portare a conoscenza dei soci la convocazione”.

Dal tenore della disposizione contenuta nello statuto è evidente, dunque, che la convocazione dell’assemblea è da considerarsi regolare ove sia stato utilizzato un mezzo idoneo a portare a conoscenze di tutti i soci l’avviso di convocazione dell’assemblea.

L’avviso pubblicato su facebook (per mezzo di comunicazione al socio direttamente o per mezzo di apposita pubblicazione nella pagina dell’associazione creata all’uopo) sembra essere aderente alla disposizione statutaria. Ciò a prescindere delle norme previste per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia.

Si ritiene pertanto corretta la modalità di convocazione dell’assemblea adottata nel caso di specie.