Corte cost. n. 160/2017
A seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego - operata dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e dai decreti legislativi emanati in attuazione di dette leggi di delega - la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. è retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva. Anche la posizione dei dipendenti regionali è attratta dalla citata disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001; per cui anche per il personale delle Regioni il rapporto di impiego è regolato dalla legge dello Stato e, in virtù del rinvio da questa operato, dalla contrattazione collettiva.
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Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Liguria 21 giugno 2016, n. 8, nella parte in cui inserisce l'art. 8-quater, secondo e terzo periodo, nella legge della Regione Liguria 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria), prevedendo che, qualora la seduta dell'Assemblea consiliare regionale si protragga oltre le ore ventuno, al personale impegnato nell'attività di supporto diretto all'attività consiliare spetti «il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in caso di trasferta»; e che il medesimo trattamento di trasferta venga «riconosciuto al personale autista, anche in caso di missioni inferiori alle otto ore, se il servizio termina dopo le ore ventidue».
Cass. civ. n. 18024/2015
A seguito della privatizzazione del pubblico impiego, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici, tra cui, ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, sono ricompresi anche i dipendenti delle regioni, compete unicamente al legislatore statale, rientrando nella materia 'ordinamento civile. Consegue che la domanda proposta dal dipendente della Regione Abruzzo, volta ad ottenere il diritto alla perequazione della retribuzione individuale di anzianità, ai sensi dell'art. 43, L.R. Abruzzo n. 6/2005 sia infondata, in quanto basata su norma dichiarata costituzionalmente illegittima, poiché eccedente dall'ambito di competenza riservato al legislatore regionale invadendo la materia dell'«ordinamento civile», riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Cass. civ. n. 5516/2015
In materia di pubblico impiego, al rapporto di lavoro dei dirigenti assunti dagli enti locali con contratto a tempo determinato si applicano - in forza del richiamo di cui all'art. 110 del testo unico degli enti locali e tenuto conto del divieto di trattamento differenziato del lavoratore a termine che non sia giustificato da obbiettive ragioni, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato con la direttiva 28 giugno 1999/70/CE - le garanzie previste, in favore dei dirigenti a tempo indeterminato, dalla contrattazione collettiva e dal D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (quali, in particolare quelle relative alle motivazioni del provvedimento di licenziamento, all'obbligatorietà del parere del comitato dei garanti per i provvedimenti di responsabilità dirigenziale, nonché alla contestazione ed alla procedura diretta ad affermare la responsabilità disciplinare), le cui disposizioni, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del medesimo D.lgs., costituiscono principi fondamentali ex art. 117 Cost., restando esclusa l'applicazione delle sole norme incompatibili con il termine apposto al rapporto.
Cons. Stato n. 3684/2013
Il rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. (latamente intesa) non è riconducibile ad un modello unico, di modo che possono aversi valutazioni differenti di un medesimo episodio in ragione di impieghi diversi; tale principio è desumibile dalla stessa Costituzione, laddove, all'art. 98, comma terzo, prevede che, per determinate categorie di pubblici dipendenti... possano essere disposte limitazioni finanche all'esercizio dei diritti politici (nella specie, iscrizioni ai partiti), purché con legge ed in evidente considerazione della specificità e delicatezza delle loro funzioni.
Cass. civ. n. 4062/2011
La specifica norma di cui all'art. 36, secondo comma, del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, che attribuisce al lavoratore che deduca la violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego il diritto di agire per il risarcimento del danno e non anche per la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, si applica solo alle amministrazioni pubbliche previste dall'art. 1, secondo comma, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ("... tutte le amministrazioni dello Stato..., le Regioni, le Province, i Comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni... tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali..") e non agli enti pubblici economici, nel cui ambito possono essere compresi, ove svolgano attività economica, gli enti consortili, la cui struttura è - in linea generale - suscettibile di atteggiarsi diversamente a seconda dell'attività espletata con riferimento agli scopi statutari dell'ente.
Cass. civ. n. 8088/2007
Posto che i rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti esercenti attività ospedaliera e classificati ai fini della loro inserzione nel servizio sanitario pubblico hanno natura privatistica, le norme e i principi di tutela operanti per i rapporti di lavoro subordinato di diritto privato non trovano alcun limite alla loro applicazione nel rapporto del personale dipendente da detti enti; siffatta qualificazione, in difetto di disposizioni espresse in questo senso, non comporta, con l'adeguamento dell'ordinamento di tali rapporti di lavoro di diritto privato a quello del personale delle unità sanitarie locali, secondo le disposizioni del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, l'assoluta parificazione della regolamentazione degli stessi rapporti a quello dei dipendenti degli enti pubblici ospedalieri, e ciò anche alla stregua delle successive norme introdotte per il riordino della disciplina in materia sanitaria dai D.lgs. n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993. Alla stregua di questo quadro normativo, pertanto, si deve escludere che gli enti ecclesiastici esercenti attività ospedaliera, previsti dalle citate disposizioni, siano inclusi, secondo l'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, tra dette amministrazioni, che ai sensi dell'art. 1 del citato testo normativo comprendono le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.