(massima n. 1)
La specifica norma di cui all'art. 36, secondo comma, del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, che attribuisce al lavoratore che deduca la violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego il diritto di agire per il risarcimento del danno e non anche per la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, si applica solo alle amministrazioni pubbliche previste dall'art. 1, secondo comma, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ("... tutte le amministrazioni dello Stato..., le Regioni, le Province, i Comuni, le comunitā montane e loro consorzi e associazioni... tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali..") e non agli enti pubblici economici, nel cui ambito possono essere compresi, ove svolgano attivitā economica, gli enti consortili, la cui struttura č - in linea generale - suscettibile di atteggiarsi diversamente a seconda dell'attivitā espletata con riferimento agli scopi statutari dell'ente.