(massima n. 1)
In materia di pubblico impiego, al rapporto di lavoro dei dirigenti assunti dagli enti locali con contratto a tempo determinato si applicano - in forza del richiamo di cui all'art. 110 del testo unico degli enti locali e tenuto conto del divieto di trattamento differenziato del lavoratore a termine che non sia giustificato da obbiettive ragioni, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato con la direttiva 28 giugno 1999/70/CE - le garanzie previste, in favore dei dirigenti a tempo indeterminato, dalla contrattazione collettiva e dal D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (quali, in particolare quelle relative alle motivazioni del provvedimento di licenziamento, all'obbligatorietą del parere del comitato dei garanti per i provvedimenti di responsabilitą dirigenziale, nonché alla contestazione ed alla procedura diretta ad affermare la responsabilitą disciplinare), le cui disposizioni, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del medesimo D.lgs., costituiscono principi fondamentali ex art. 117 Cost., restando esclusa l'applicazione delle sole norme incompatibili con il termine apposto al rapporto.