1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti:
- a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 223,36 a 670,09 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b);
- b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 55,84 a 335,05 euro per ciascun soggetto per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettera c).
2. I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 55,84 a 335,05 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3.