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Diritto e salute -

Il danno da radiazioni ionizzanti. Profili giuridici della radioprotezione.

AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2017
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi di Palermo
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Il nucleo fondamentale di questa tesi è rappresentato dallo studio sulle modalità tramite cui l’ordinamento giuridico gestisce il rischio e reagisce ex post, al danno causato da esposizione, quantunque debita, alle radiazioni ionizzanti. Preliminarmente giova precisare, in ordine alla metodologia redazionale, che questa tesi costituisce «una creazione di conoscenza personale condotta con metodo euristico». Sono due le intuizioni di partenza che hanno consentito di individuare la traiettoria lungo cui muovere lo sviluppo della sua parte generale. Anzitutto quella «dell’impossibilità di fornire una chiave di lettura giuridica di un fenomeno che non appartiene al mondo del diritto» senza preventivamente dotarsi di un bagaglio di conoscenze fondamentali relative alle determinazioni extra-giuridiche della fattispecie. In secondo luogo quella della necessarietà della comprensione delle dinamiche endogene alle fonti di produzione ai fini della ricostruzione sistematica del diritto del nucleare. Su tali intuizioni due considerazioni in punto di funzionalità. Anzitutto l’elaborazione e comprensione delle dinamiche della radio-protezione, ha reso, a consuntivo, possibile compiere un’ indagine empirica sulle criticità relative all’accertamento del nesso di causalità in presenza di patologie stocastiche a genesi multifattoriale e radio-inducibili; e per suo tramite l’individuazione dell’impasse onnicomprensivo – come definito nel capitolo V – sintomatologiche della veridicità della terza intuizione, e cioè quella dell’inelutttabilità della spiegazione causale, o più precisamente dell’intangibilità della causa individuale. Quanto alla seconda intuizione, risulta evidente la stretta connessione tra la questione preliminare della ricostruzione sistematica di quello che, notoria dottrina, ha denominato diritto del nucleare e la struttura argomentativa del capitolo II di questo elaborato. Si evidenzia, a tal proposito, che il sistema normativo risulta quanto mai stratificato, traendo la sua origine addirittura da fonti extra-giuridiche. Di tale stratificazione si dà contezza seguendo un percorso argomentativo preformato, e cioè pedissequamente modellato sulla struttura delle fonti di produzione. Giova a tal proposito precisare che intanto l’analisi segue il naturale movimento a cascata tipico della stratificazione normativa, muovendosi le mosse propriamente da quel nucleo cogente ed irrinunciabile, ricercato e trovato aliunde, costituito dalle raccomandazioni della Commissione Internazionale di protezione radiologica che considerata l’integrale avocazione, per tramite del legislatore comunitario, all’interno delle discipline degli Stati nazionali, devono dirsi soggette ad un processo di giuridicizzazione. Si è parlato, a tal proposito, previa ricollocazione di tali raccomandazioni nella categoria de quo, di giuridicizzazione delle fonti di soft law. Quanto all’intuizione dell’ineluttabilità della spiegazione causale, che costituisce leitmotive della parte speciale di questa tesi, momentaneamente mi limito a porre due considerazioni generali. Anzitutto l’intuizione si impernia sulla logica constatazione, sorta a conclusione della rassegna degli studi epidemiologici, della non conciliabilità e non sovrapponibilità dei concetti causalità epidemiologica e causalità giuridica, ancorché di primo acchito sembrerebbe lecito affermare il contrario, stante che, per comprovata casistica, talvolta i giudici di merito nel far proprie tout court le conclusione del C.T.U., finiscono per snaturare il proprio ruolo di peritus peritorum. In secondo luogo, come si anticipava, indagando su una traiettoria assiologicamente orientata a dimostrare come la rigorosa applicazione del paradigma del nesso di condizionamento, in presenza di danni stocastici ad eziogenesi multifattoriale finisce per bloccare, in senso trasversale, il funzionamento dei rimedi di diritto, è stata implicitamente fomentata la convinzione che «il giudizio controfattuale, condotto attraverso il filtro della legge scientifica di copertura, potesse rasentare il passaggio all’irrazionalità, finendo per attestare il moralmente insostenibile». Tale convinzione è stata quindi, scrupolosamente indagata dal punto di vista penalistico, civilistico e previdenziale, per altro nell’ambito delle situazioni di interesse dei soggetti coinvolti e responsabili della radioprotezione, con privilegio al datore di lavoro ed al medico radiologo. Per ciascuno dei profili trattati in modo particolareggiato, si è tentato di fornire una soluzione originale dotata di potenziale efficacie; una soluzione tale, si è detto, da «spezzare il circolo vizioso dell’eterno ritorno dell’intangibilità della causa individuale», e cioè da aggirare l’impasse onnicomprensivo, teleologicamente orientata al recupero dell’efficacia prevenzionale del diritto penale, ad acuire la funzione correttiva della tutela civilistica, nonché al recupero della vocazione solidaristica della previdenza sociale.

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Norme di riferimento

  • Testo unico sulla sicurezza sul lavoro
  • Convenzione di Lugano, 21-22 giugno 1993
    Convenzione di Vienna il 26 settembre 1986
    D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185
    D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128
    D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
    D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243
    D.P.R. del 24 luglio 1977 , n. 616
    D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79
    D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242
    D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626
    D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 187
    D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241
    D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230
    D.L. 14 novembre 2003, n. 314
    Direttiva 2001/42/CE
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