1. I lavoratori sono puniti:
- a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 223,36 a 670,09 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;
- b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 55,84 a 335,05 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3.