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Articolo 57 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

(D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

[Aggiornato al 10/12/2023]

Ambito di applicazione della normativa sui procedimenti in corso

Dispositivo dell'art. 57 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

1. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data.

2. Restano in vigore le disposizioni regionali che attribuiscono ad autorità diverse dal presidente della Regione la competenza ad adottare atti del procedimento espropriativo.

Massime relative all'art. 57 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

Cass. civ. n. 11546/2018

Qualora, nell'ambito di un procedimento espropriativo, la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta anteriormente al 30 giugno 2003 - data di entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001 - deve essere esclusa, ai sensi dell'art. 57 della richiamata normativa, la legittimazione passiva dell'ente espropriante nei giudizi di opposizione alla stima. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 25 giugno 2013).

Cass. civ. n. 16059/2016

In tema di espropriazione per pubblica utilità e con riferimento ai procedimenti espropriativi cui non trova applicazione il criterio indennitario di cui alla L. n. 244 del 2007 (in applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 57 del D.P.R. n. 327 del 2001 e dell'art. 2, comma 90, della L. n. 244 del 2007), il corrispettivo della cessione volontaria del bene, pattuita tra espropriante ed espropriato in epoca antecedente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dei criteri indennitari di cui alla L. n. 385 del 1980, non poteva che riflettere l'ammontare dell'indennità per come prevista da tale ultima legge, facendo riferimento a quelli dichiarati costituzionalmente illegittimi, salvo conguaglio. Peraltro, venuti meno detti criteri per l'intervento di Corte Cost. n. 223 del 1983 e divenuti, successivamente, inutilizzabili, per effetto di Corte Cost. n. 348 del 2007, anche quelli di cui all'art. 5-bis della L. n. 359 del 1992, il criterio indennitario applicabile per la determinazione del menzionato corrispettivo deve ritenersi quello del valore venale del bene di cui all'art. 39 della L. n. 2359 del 1859. (Rigetta, App. Roma, 22 aprile 2010).

Cass. civ. n. 23181/2014

In caso di intervenuta espropriazione per pubblica utilità del bene gravato da ipoteca nel regime anteriore al D.P.R. 6 agosto 2001, n. 327, il creditore ipotecario, potendo fare valere il privilegio nascente dall'ipoteca in suo favore soltanto sulle somme che siano state corrisposte o siano ancora da corrispondere all'originario suo debitore in ragione della procedura ablativa, non può ottenere la condanna dell'espropriante, né, tanto meno, procedere "in executivis" contro di lui. (Rigetta, App. Catania, 21 giugno 2007).

Cass. civ. n. 2957/2014

Nella determinazione dell'indennità d'esproprio, a seguito della dichiarazione di illegittimità, operata da Corte Cost. n. 348/2007, dell'art. 5-bis, commi 1 e 2, D.L. 11 luglio 1992, n. 333, (conv. con mod. in L. 8 agosto 1992, n. 359) i criteri previsti dall'art. 2, comma 89, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano soltanto nelle procedure espropriative soggette al predetto Testo Unico, ossia quelle in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta dopo la sua entrata in vigore (30 giugno 2003), secondo le previsioni dell'art. 57 (come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302).

Cons. Stato n. 676/2011

La procedura di acquisizione in sanatoria di un'area occupata "sine titulo", prevista dall'art. 43, T.U. 8 giugno 2001 n. 327, trova una generale applicazione anche con riguardo alle occupazioni attuate prima dell'entrata in vigore di detta norma, come testualmente si ricava anche dal successivo art. 57 che, richiamando i «procedimenti in corso», ha introdotto norme transitorie unicamente per individuare l'ambito di applicazione della riforma in relazione alle diverse fasi fisiologiche del procedimento sostanziale, mentre l'atto di acquisizione ex art. 43 è emesso ab externo del procedimento espropriativo e non rientra, pertanto, nell'ambito di operatività della normativa.

Cass. civ. n. 21178/2010

Alla stregua del disposto dell'art. 57 D.P.R. n. 327 del 2001 (come modificato dall'art. 1 D.Lgs. n. 302 del 2002) le norme del testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, continuando in tale caso ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data. Tale disposizione trova applicazione anche per la cosiddetta espropriazione di valore - la quale, nei termini definiti dalla sentenza n. 179 del 1999 della Corte Costituzionale, comporta l'obbligo della indennità in conseguenza della reiterazione dei vincoli ritenuti espropriativi - quando gli atti di rinnovo del vincolo espropriativo sono anteriori al 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001.

Cons. Stato n. 1761/2010

Il principio secondo cui, dopo l'entrata in vigore del testo unico in materia di espropriazione, gli atti già adottati del procedimento ablatorio avrebbero dovuto essere rinnovati o comunque ratificati dal soggetto espropriante va inteso nel senso che tale necessità può al più porsi per quegli atti adottati in violazione di disposizioni puntuali della nuova disciplina, ma non implica la necessità di ritenere senz'altro inefficaci gli atti pregressi con il risultato di dover rinnovare ab inizio il procedimento. Il principio generale in materia procedimentale è pur sempre quello del tempus regit actum. Di tal che gli atti compiuti sotto il vigore della pregressa disciplina legislativa restano efficaci, salvo che non siano in contrasto con specifiche disposizioni della legge sopravvenuta (caso nel quale sarebbe corretto richiedere la riedizione degli atti, in presenza di una disposizione transitoria quale quella di cui all'art. 57 del D.P.R. n. 327/2001).

Cass. civ. n. 11477/2008

L'art. 43, comma 5, T.U. sulle espropriazioni (D.P.R. n. 327 del 2001), che ha equiparato la situazione in cui all'immobile sia di fatto imposta una servitù di diritto privato o di diritto pubblico e il bene continui a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale, a quella in cui il bene sia modificato in assenza di un valido provvedimento espropriativo, consentendo al giudice di escluderne la restituzione senza limiti di tempo (a norma del successivo art. 57 dello stesso D.P.R.) non si applica ai progetti per i quali alla data di entrata in vigore dello stesso decreto sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza. (Atteso che nella specie la dichiarazione di pubblica utilità era stata pronunciata nel corso degli anni Settanta la S.C. ha ritenuto che, dovendosi continuare ad applicare tutte le norme vigenti alla data di entrata in vigore del nuovo D.PR., il giudice "a quo" doveva trarre la conseguenza tipica di ogni utilizzazione senza titolo di beni altrui, e cioè che tanto la costruzione del manufatto (collettore fognario interrato nella proprietà del privato) quanto il suo esercizio concretano un illecito a carattere permanente che perdura nel tempo fino a quando la situazione di illegittimità non venga meno o con la rimozione dell'impianto dal fondo abusivamente occupato, o con la cessazione del suo esercizio o con la costituzione di una regolare servitù mediante contratto o provvedimento amministrativo o sentenza del giudice. Atteso che nella specie il privato non aveva chiesto la rimozione del manufatto, né la restituzione del terreno, la perdurante utilizzazione senza titolo di questo - ha concluso la S.C. - ha provocato per il proprietario un pregiudizio permanente che non abbisogna di alcuna prova essendo questa in "re ipsa" per la perdita della disponibilità del bene occupato al manufatto, nonché delle fasce adiacenti a esso e comporta l'attribuzione al proprietario danneggiato del risarcimento, sia in relazione alla diminuzione di valore del bene, sia in relazione agli oneri e alle perdite verificabili in futuro secondo serie probabilità)

Cass. civ. n. 26732/2007

In tema di azioni di risarcimento da occupazione usurpativa, l'azione risarcitoria intrapresa dal privato per la perdita della proprietà, siccome relativa ad un danno arrecato da un mero comportamento dell'amministrazione, nel quale non è ravvisabile, nemmeno mediatamente, l'esercizio di alcun potere amministrativo, è attribuita alla giurisdizione del g.o. e non rileva l'adozione, conformemente all'art. 43 D.P.R. n. 327 del 2001, di un autonomo atto di acquisizione dell'immobile utilizzato senza titolo, atteso che, rispetto alla suddetta azione risarcitoria, il richiamato art. 43 non può leggersi come deroga al principio della "perpetuatio iurisdictionis", apparendo quantomeno dubbia l'attribuzione all'atto di acquisizione di un effetto legalmente acquisitivo della proprietà (già realizzato per occupazione di una "res nullius" o per usucapione ventennale), concernendo la previsione della giurisdizione amministrativa posta dall'articolo in argomento le sole azioni di restituzione, dovendosi relazionare il principio "tempus regit actum" alla proposizione dell'azione, stante la mancanza di dichiarazione di pubblica utilità come postulato nell'occupazione usurpativa.

In tema di cessione volontaria di immobile, l'inadempimento da parte dell'espropriante con acquisizione alla proprietà pubblica avvenuta per irreversibile trasformazione del fondo occupato, comporta una sua responsabilità di natura contrattuale con obbligo di risarcire il danno, stante la non restituibilità del bene. La causa, al pari di tutte le controversie contrattuali, rientra nella giurisdizione del g.o., quale giudice dei diritti, senza che rilevi, ai fini della giurisdizione, l'emanazione, ai sensi dell'art. 43 D.P.R. n. 327 del 2001, di provvedimento di acquisizione sanante, in quanto, a prescindere dall'impossibilità di applicazione retroattiva della norma nel caso di dichiarazione di pubblica utilità emessa anteriormente alla sua entrata in vigore, è lo stesso art. 43 cit. che attribuisce la giurisdizione al g.a. nella diversa ipotesi di impugnazione di provvedimenti amministrativi ove sia esercitata un'azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico.

Cass. civ. n. 26275/2007

Una volta venuto meno - a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 348 del 2007 della Corte Cost. - il criterio di indennizzo di cui all'art. 5-bis del D.L. n. 333 del 1992, conv., con modifiche, nella L. n. 359 del 1992, torna nuovamente applicabile il criterio generale dell'indennizzo pari al valore venale del bene, fissato dall'art. 39 L. 25 giugno 1865 n. 2359, ferma la facoltà del legislatore di stabilirne uno nuovo, conforme ai principi di cui alla citata sentenza costituzionale.

Cass. civ. n. 9847/2007

Con riguardo al giudizio promosso innanzi al tribunale amministrativo regionale il 14 gennaio 2004, nel quale non trovi applicazione il testo unico sulla espropriazione - che non può invocarsi ai progetti per i quali (come nella fattispecie in esame), alla data di entrata in vigore del decreto stesso (30 giugno 2003) sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza - la disciplina della giurisdizione applicabile è quella contenuta nell'art. 34 D.Lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. b) L. n. 205 del 2000, norma che rileva nella specie anche nella versione anteriore alla sua sostituzione con la L. n. 205 del 2000, dichiarata costituzionalmente illegittima per eccesso di delega con sentenza n. 281 della Corte costituzionale, per essersi la occupazione legittima conclusa solo nel febbraio 2000. Deriva da quanto precede, pertanto, che al riguardo deve dichiararsi la giurisdizione del g.o. in ordine alla domanda di liquidazione della indennità di occupazione legittima, e quella del g.a. in rapporto alla domanda di risarcimento dei danni per occupazione per pubblica utilità.

Cass. civ. n. 5414/2004

Le attribuzioni della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'Appello di Napoli, istituita dall'art. 17 del D.Lgs. 27 febbraio 1919, n. 219 (convertito nella L. 24 agosto 1921, n. 1290), sono espressamente estese dall'art. 18 del citato D.Lgs. n. 219 del 1919 alle controversie inerenti ai crediti indennitari di cui all'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e tale estensione non trova deroga nella disciplina speciale delle espropriazioni per interventi straordinari nelle aree colpite dagli eventi sismici, dettata dalla L. 14 maggio 1981, n. 219, mentre la problematica circa i presupposti per accordare nel caso concreto gli indennizzi previsti dal citato art. 46 L. 25 giugno 1865, n. 2359 è influente al diverso fine del fondamento nel merito delle relative domande. La disciplina di cui ai menzionati artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 219 del 1919 continua ad applicarsi ai procedimenti in corso, per i quali l'abrogazione disposta dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, non opera, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 57, primo comma, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 medesimo (come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302).

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