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Articolo 56 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilitą

(D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

[Aggiornato al 10/12/2023]

Disposizioni sulla determinazione dell'indennitą di espropriazione

Dispositivo dell'art. 56 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilitą

1. Il soggetto già espropriato alla data dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1992, n. 359, può accettare l'indennità provvisoria con esclusione della riduzione del quaranta per cento, di cui all'articolo 37, se alla stessa data risultava ancora contestabile la determinazione dell'indennità di esproprio.

Massime relative all'art. 56 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilitą

Cass. civ. n. 5541/2004

In tema di espropriazione, la norma di cui all'art. 46 della L. n. 2359 del 1865 (abrogata dall'art. 58.1 n. 1 del D.P.R. n. 327 del 2001, ma applicabile nella specie in forza della previsione del precedente art. 57.1 del medesimo decreto, come modificato dal D.Lgs. n. 302 del 2002) va interpretata nel senso che il pregiudizio permanente al contenuto oggettivo del diritto di proprietą di un fondo verificatosi per effetto dell'esecuzione di un'opera pubblica va risarcito a far tempo dall'esecuzione dell'opera medesima in capo a chi, a quell'epoca, risultasse proprietario del fondo danneggiato, atteso che la relativa diminuzione di valore viene ad incidere sul suo patrimonio, sicché il trasferimento del relativo credito indennitario al successivo acquirente del fondo postula la stipula di un apposita convenzione pattizia di cessione ex art. 1260 c.c., sia pur contenuta in una clausola accessoria all'atto di alienazione.

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