(massima n. 1)
Il principio secondo cui, dopo l'entrata in vigore del testo unico in materia di espropriazione, gli atti già adottati del procedimento ablatorio avrebbero dovuto essere rinnovati o comunque ratificati dal soggetto espropriante va inteso nel senso che tale necessità può al più porsi per quegli atti adottati in violazione di disposizioni puntuali della nuova disciplina, ma non implica la necessità di ritenere senz'altro inefficaci gli atti pregressi con il risultato di dover rinnovare ab inizio il procedimento. Il principio generale in materia procedimentale è pur sempre quello del tempus regit actum. Di tal che gli atti compiuti sotto il vigore della pregressa disciplina legislativa restano efficaci, salvo che non siano in contrasto con specifiche disposizioni della legge sopravvenuta (caso nel quale sarebbe corretto richiedere la riedizione degli atti, in presenza di una disposizione transitoria quale quella di cui all'art. 57 del D.P.R. n. 327/2001).