(massima n. 1)
Nella determinazione dell'indennitą d'esproprio, a seguito della dichiarazione di illegittimitą, operata da Corte Cost. n. 348/2007, dell'art. 5-bis, commi 1 e 2, D.L. 11 luglio 1992, n. 333, (conv. con mod. in L. 8 agosto 1992, n. 359) i criteri previsti dall'art. 2, comma 89, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano soltanto nelle procedure espropriative soggette al predetto Testo Unico, ossia quelle in cui la dichiarazione di pubblica utilitą sia intervenuta dopo la sua entrata in vigore (30 giugno 2003), secondo le previsioni dell'art. 57 (come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302).