(massima n. 1)
In tema di espropriazione per pubblica utilitą e con riferimento ai procedimenti espropriativi cui non trova applicazione il criterio indennitario di cui alla L. n. 244 del 2007 (in applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 57 del D.P.R. n. 327 del 2001 e dell'art. 2, comma 90, della L. n. 244 del 2007), il corrispettivo della cessione volontaria del bene, pattuita tra espropriante ed espropriato in epoca antecedente alla dichiarazione di illegittimitą costituzionale dei criteri indennitari di cui alla L. n. 385 del 1980, non poteva che riflettere l'ammontare dell'indennitą per come prevista da tale ultima legge, facendo riferimento a quelli dichiarati costituzionalmente illegittimi, salvo conguaglio. Peraltro, venuti meno detti criteri per l'intervento di Corte Cost. n. 223 del 1983 e divenuti, successivamente, inutilizzabili, per effetto di Corte Cost. n. 348 del 2007, anche quelli di cui all'art. 5-bis della L. n. 359 del 1992, il criterio indennitario applicabile per la determinazione del menzionato corrispettivo deve ritenersi quello del valore venale del bene di cui all'art. 39 della L. n. 2359 del 1859. (Rigetta, App. Roma, 22 aprile 2010).