(massima n. 2)
In caso di intervenuta espropriazione per pubblica utilità del bene gravato da ipoteca nel regime anteriore al D.P.R. 6 agosto 2001, n. 327, il creditore ipotecario, potendo fare valere il privilegio nascente dall'ipoteca in suo favore soltanto sulle somme che siano state corrisposte o siano ancora da corrispondere all'originario suo debitore in ragione della procedura ablativa, non può ottenere la condanna dell'espropriante, né, tanto meno, procedere "in executivis" contro di lui. (Rigetta, App. Catania, 21 giugno 2007).