(massima n. 1)
Alla stregua del disposto dell'art. 57 D.P.R. n. 327 del 2001 (come modificato dall'art. 1 D.Lgs. n. 302 del 2002) le norme del testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilitą non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilitą, indifferibilitą e urgenza, continuando in tale caso ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data. Tale disposizione trova applicazione anche per la cosiddetta espropriazione di valore - la quale, nei termini definiti dalla sentenza n. 179 del 1999 della Corte Costituzionale, comporta l'obbligo della indennitą in conseguenza della reiterazione dei vincoli ritenuti espropriativi - quando gli atti di rinnovo del vincolo espropriativo sono anteriori al 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001.